Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Compensazione delle cartelle per i creditori della P.A. «limitata»


/ Massimo NEGRO Sabato, 22 settembre 2018
5-6 minuti

Le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli solo con le somme dovute in base a carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017; non è però necessario che il carico sia stato formato e consegnato anteriormente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione.
Sono queste le precisazioni che emergono dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00395 fornita il 20 settembre scorso dal Ministero dell’Economia in Commissione Finanze alla Camera.

Con l’art. 12-bis del DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), inserito in sede di conversione nella L. 9 agosto 2018 n. 96, è stata infatti estesa anche all’anno 2018 la possibilità prevista dall’art. 12, comma 7-bis del DL 145/2013, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 78/2010), affidate agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, i crediti:
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di certificazione da parte dell’Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2012 e dal DM 25 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’apposita piattaforma elettronica.

A differenza degli scorsi anni, l’applicazione anche nel 2018 della disciplina in esame non è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma vengono direttamente richiamate le modalità attuative previste dal DM 24 settembre 2014.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:
- a decorrere dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della L. 96/2018);
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2017;
- qualora la somma affidata all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice (credito che potrà essere utilizzato anche parzialmente).

L’agente della riscossione dovrà verificare l’esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.

Con la risposta all’interrogazione parlamentare in esame è stato precisato che le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto qualora l’iscrizione a ruolo delle somme dovute sia effettuata “in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”. Tali disposizioni, infatti, attualmente stabiliscono che siano compensabili nell’anno 2018 i carichi consegnati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, “anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA”.

Eventuali estensioni richiedono una copertura finanziaria

In merito alla proposta di adottare iniziative volte a permettere l’utilizzazione della compensazione in esame anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, nella risposta è stato evidenziato che è necessario garantire gli equilibri di finanza pubblica e, pertanto, la compensazione può riguardare solo i carichi affidati agli agenti della riscossione “entro una data sufficientemente risalente nel tempo”.

Allo stato, pertanto, la fissazione di un termine di riferimento successivo al 31 dicembre 2017, o a maggior ragione l’estensione della compensazione ai carichi affidati correntemente, determinerebbe effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minore gettito per gli enti impositori, per cui sarebbe necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...