/ Massimo NEGRO Sabato, 22 settembre 2018
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Le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli solo con le somme dovute in base a carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017; non è però necessario che il carico sia stato formato e consegnato anteriormente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione.
Sono queste le precisazioni che emergono dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00395 fornita il 20 settembre scorso dal Ministero dell’Economia in Commissione Finanze alla Camera.
Con l’art. 12-bis del DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), inserito in sede di conversione nella L. 9 agosto 2018 n. 96, è stata infatti estesa anche all’anno 2018 la possibilità prevista dall’art. 12, comma 7-bis del DL 145/2013, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 78/2010), affidate agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, i crediti:
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di certificazione da parte dell’Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2012 e dal DM 25 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’apposita piattaforma elettronica.
A differenza degli scorsi anni, l’applicazione anche nel 2018 della disciplina in esame non è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma vengono direttamente richiamate le modalità attuative previste dal DM 24 settembre 2014.
La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:
- a decorrere dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della L. 96/2018);
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2017;
- qualora la somma affidata all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice (credito che potrà essere utilizzato anche parzialmente).
L’agente della riscossione dovrà verificare l’esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
Con la risposta all’interrogazione parlamentare in esame è stato precisato che le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto qualora l’iscrizione a ruolo delle somme dovute sia effettuata “in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”. Tali disposizioni, infatti, attualmente stabiliscono che siano compensabili nell’anno 2018 i carichi consegnati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, “anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA”.
Eventuali estensioni richiedono una copertura finanziaria
In merito alla proposta di adottare iniziative volte a permettere l’utilizzazione della compensazione in esame anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, nella risposta è stato evidenziato che è necessario garantire gli equilibri di finanza pubblica e, pertanto, la compensazione può riguardare solo i carichi affidati agli agenti della riscossione “entro una data sufficientemente risalente nel tempo”.
Allo stato, pertanto, la fissazione di un termine di riferimento successivo al 31 dicembre 2017, o a maggior ragione l’estensione della compensazione ai carichi affidati correntemente, determinerebbe effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minore gettito per gli enti impositori, per cui sarebbe necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.