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Le offese in una chat privata non sono diffamazione


/ Federica VIVIANI Martedì, 11 settembre 2018
4-6 minuti

I messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non a una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile.
Tale caratteristica porta ad escludere, rispetto a questa tipologia di messaggi, qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria, tale da integrare un illecito.

Di conseguenza, è priva del carattere di illiceità – e, pertanto, non può fondare un licenziamento disciplinare – la condotta del lavoratore che abbia rivolto offese all’amministratore delegato nel corso di una conversazione su Facebook svolta in una chat chiusa o privata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21965, depositata ieri, pronunciandosi su un caso di licenziamento per giusta causa.

Nello specifico, al dipendente era stata contestata la diffamazione in danno dell’amministratore delegato per le espressioni usate in una conversazione avvenuta in una chat su Facebook, composta unicamente da iscritti al sindacato di cui il lavoratore era RSA. Della condotta la società era venuta a conoscenza per mano di un anonimo, che aveva fatto pervenire all’azienda la stampa della schermata della conversazione su Facebook.

Il lavoratore era stato quindi licenziato, ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il recesso illegittimo, con applicazione della tutela reintegratoria.
In particolare, la Corte territoriale, in merito alla condotta diffamatoria contestata, aveva fondato la sua decisione su due motivazioni, tra loro alternative: la prima, basata sul difetto di prova dell’attribuibilità al dipendente delle dichiarazioni sulla chat per inidoneità probatoria del documento anonimo; la seconda, sulla insussistenza di una giusta causa di licenziamento per essere le espressioni comparse sulla chat riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica.

Questa sentenza è stata ieri confermata dalla Corte di Cassazione, ma in una diversa prospettiva.
Infatti, nell’esaminare le censure mosse dalla società alla seconda delle due motivazioni della sentenza d’appello, la Suprema Corte non ha risolto la controversia rimanendo nello stesso campo di indagine del giudice di secondo grado, verificando se le espressioni utilizzate dal lavoratore potessero rientrare nella libertà di critica, ma è andata oltre, sempre al fine di verificare l’illiceità o meno della condotta contestata.

La condotta diffamatoria lede il bene giuridico della reputazione e la lesione della reputazione presuppone e richiede la comunicazione con più persone non in ambito privato. Di conseguenza, secondo la Cassazione, la caratteristica dei messaggi scambiati nelle nuove forme di comunicazione solo tra gli iscritti ad un determinato gruppo – quella di essere corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile – è incompatibile con i requisiti della condotta diffamatoria.

L’art. 15 Cost. vale anche per le nuove forme di comunicazione, se “chiuse”

Secondo la Cassazione, in particolare, l’esigenza di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza, imposta dall’art. 15 Cost., riguarda anche queste forme di comunicazione private o chiuse (messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti a un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati), con la conseguenza che detta esigenza preclude l’accesso di estranei al contenuto delle stesse comunicazioni, la rilevazione e l’utilizzabilità del loro contenuto, in qualsiasi forma.

Nel caso di specie, a fronte dell’accertata volontà dei partecipanti alla chat di non diffondere all’esterno le conversazioni svolte in quella sede, la Suprema Corte ha quindi concluso per la mancanza del carattere illecito della condotta addebitata al lavoratore.
Tale condotta, secondo la Cassazione, è “riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente”.

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