29/08/2019 | di Lorenza Rossi
La sentenza della Cassazione 3.07.2019, n. 29068, dopo un lungo iter giudiziario, ha visto la condanna per omicidio colposo dell'amministratore di un condominio per aver causato, in qualità di committente di lavori di rifacimento della facciata, la morte di un dipendente dell'appaltatore, precipitato mentre scendeva dal ponteggio metallico allestito nel cantiere; gli è stato imputato di aver disatteso a obblighi e misure generali di tutela, in particolare di non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, né vigilato sull'esecuzione dell'intervento.
La pronuncia spinge alla necessità di un'accurata analisi preventiva delle offerte e dei criteri di assegnazione, perché individuare organizzazioni poco affidabili selezionate unicamente in base alla proposta economicamente più vantaggiosa può portare a sottovalutare rischi e responsabilità, anche penali, di una scelta così operata.
L'amministratore ha presentato ricorso in appello dove la condanna è stata confermata, ma con sentenza poi annullata in Cassazione per difetto di motivazioni con il rinvio alla Corte di provenienza per un nuovo giudizio.
L'iter ha evidenziato che l'imputato, assumendo la qualifica di committente, risponde sia per culpa in eligendo, per avere affidato i lavori ad un'impresa non idonea, sia per culpa in vigilando, per non aver esercitato un'adeguata sorveglianza sulle misure antinfortunistiche adottate.
Contestando la nuova sentenza, il condannato ha lamentato che la conclusione dell'accordo non era provata, ma dedotta in modo illogico dall'apposizione sul preventivo della dicitura "approvato" nemmeno a lui riconducibile e dalla richiesta di elaborare le ricevute di pagamento per la ripartizione delle spese tra i condòmini avvenuta prima e non dopo la stipula. Era inoltre pendente la richiesta di ulteriori documenti che l'impresa incaricata avrebbe dovuto consegnare prima dell'inizio dei lavori; di conseguenza, il contratto risultava non perfezionato e la stessa messa in opera del ponteggio dal quale era caduto il lavoratore avveniva su iniziativa unilaterale dell'appaltatore, in assenza di autorizzazione preventiva.
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto confermando la condanna dell'imputato e il relativo trattamento sanzionatorio. Il giudizio deriva da una serie di considerazioni oggettive che vedono la responsabilità dell'amministratore come committente emergere dalla ricostruzione dei fatti e dalle testimonianze. La prova della conclusione del contratto d'appalto è confermata, oltre che dagli elementi già citati (dicitura "approvato" riportata sulla proposta e attivazione dell'amministratore per riscuotere le quote necessarie al pagamento dei lavori), dal fatto che imputato e ditta si erano incontrati proprio durante le fasi iniziali di allestimento del ponteggio, attività che l'amministratore del condominio aveva quindi visionato senza muovere obiezioni alla ditta. Date la complessità del montaggio e le dimensioni della struttura che richiedeva il trasporto nel sito di diversi elementi costruttivi e l'impiego di manodopera specializzata non si trattava certo di un'attività irrilevante o marginale.
La presenza contemporanea di entrambi i contraenti sul luogo in perfetta armonia rendeva del tutto evidente e incontestabile l'approvazione dell'iniziativa come il riconoscimento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto, senza che assumesse rilievo alcuno la presunta successiva consegna di non ben precisati documenti.
La sentenza della Cassazione 3.07.2019, n. 29068, dopo un lungo iter giudiziario, ha visto la condanna per omicidio colposo dell'amministratore di un condominio per aver causato, in qualità di committente di lavori di rifacimento della facciata, la morte di un dipendente dell'appaltatore, precipitato mentre scendeva dal ponteggio metallico allestito nel cantiere; gli è stato imputato di aver disatteso a obblighi e misure generali di tutela, in particolare di non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, né vigilato sull'esecuzione dell'intervento.
La pronuncia spinge alla necessità di un'accurata analisi preventiva delle offerte e dei criteri di assegnazione, perché individuare organizzazioni poco affidabili selezionate unicamente in base alla proposta economicamente più vantaggiosa può portare a sottovalutare rischi e responsabilità, anche penali, di una scelta così operata.
L'amministratore ha presentato ricorso in appello dove la condanna è stata confermata, ma con sentenza poi annullata in Cassazione per difetto di motivazioni con il rinvio alla Corte di provenienza per un nuovo giudizio.
L'iter ha evidenziato che l'imputato, assumendo la qualifica di committente, risponde sia per culpa in eligendo, per avere affidato i lavori ad un'impresa non idonea, sia per culpa in vigilando, per non aver esercitato un'adeguata sorveglianza sulle misure antinfortunistiche adottate.
Contestando la nuova sentenza, il condannato ha lamentato che la conclusione dell'accordo non era provata, ma dedotta in modo illogico dall'apposizione sul preventivo della dicitura "approvato" nemmeno a lui riconducibile e dalla richiesta di elaborare le ricevute di pagamento per la ripartizione delle spese tra i condòmini avvenuta prima e non dopo la stipula. Era inoltre pendente la richiesta di ulteriori documenti che l'impresa incaricata avrebbe dovuto consegnare prima dell'inizio dei lavori; di conseguenza, il contratto risultava non perfezionato e la stessa messa in opera del ponteggio dal quale era caduto il lavoratore avveniva su iniziativa unilaterale dell'appaltatore, in assenza di autorizzazione preventiva.
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto confermando la condanna dell'imputato e il relativo trattamento sanzionatorio. Il giudizio deriva da una serie di considerazioni oggettive che vedono la responsabilità dell'amministratore come committente emergere dalla ricostruzione dei fatti e dalle testimonianze. La prova della conclusione del contratto d'appalto è confermata, oltre che dagli elementi già citati (dicitura "approvato" riportata sulla proposta e attivazione dell'amministratore per riscuotere le quote necessarie al pagamento dei lavori), dal fatto che imputato e ditta si erano incontrati proprio durante le fasi iniziali di allestimento del ponteggio, attività che l'amministratore del condominio aveva quindi visionato senza muovere obiezioni alla ditta. Date la complessità del montaggio e le dimensioni della struttura che richiedeva il trasporto nel sito di diversi elementi costruttivi e l'impiego di manodopera specializzata non si trattava certo di un'attività irrilevante o marginale.
La presenza contemporanea di entrambi i contraenti sul luogo in perfetta armonia rendeva del tutto evidente e incontestabile l'approvazione dell'iniziativa come il riconoscimento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto, senza che assumesse rilievo alcuno la presunta successiva consegna di non ben precisati documenti.