/ Caterina MONTELEONE e Massimo NEGRO Giovedì, 13 febbraio 2020
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Analizzando i requisiti richiesti per delimitare l’ambito applicativo dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 di ieri ha chiarito che la nuova norma non si applica ai condomìni, poiché “non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale”. Per le stesse ragioni sono esclusi gli enti non commerciali (es. enti pubblici o associazioni) “limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta”.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo, l’Agenzia ha chiarito che in caso di “catene di soggetti”, qualora vi siano soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziali, o rapporti negoziali comunque denominati, tutti i soggetti richiamati possono rivestire la qualifica di committente.
Si pensi al caso in cui una società stipuli un contratto di appalto con altra società e questa a sua volta subappalti parte della prestazione ad una o più subappaltatrici. In queste fattispecie, in cui si parla di “rapporti a catena”, viene chiarito che ciascun soggetto della catena che rivesta la qualifica di “committente” rientra nell’ambito applicativo dell’art. 17-bis comma 1 del DLgs. 241/97 se ricorrono tutti i presupposti indicati nella norma richiamata. L’unico requisito che deve esistere solo nel rapporto originario tra committente e affidatario è il limite economico della soglia di valore di 200.000 euro di importo annuo complessivo dell’opera o del servizio; questo per evitare che le parti interessate possano frazionare l’affidamento dell’opera o del servizio per eludere l’applicazione della norma.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha inoltre escluso la possibilità di pagare le ritenute relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio utilizzando proprie posizioni creditorie in compensazione.
In parziale deroga al divieto di compensazione, la circolare ha chiarito che tale divieto non si applica ai crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (es. rimborsi 730, conguagli, “bonus Renzi”, eccedenze di versamento di ritenute); nella circolare viene riportata una tabella con i codici tributo dei crediti in esame. Viene inoltre precisato che l’eccezionalità della deroga non si estende al divieto di compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge e dei premi INAIL dovuti dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici in relazione ai dipendenti/collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Con specifico riferimento alle informazioni che l’affidatario deve far avere al committente nei 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, l’Agenzia ha chiarito che dalle ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono escluse quelle relative alle retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto. Devono, invece, essere incluse le ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente “rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente all’orario complessivo di lavoro retribuito (comprese, quindi eventuali assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi retribuiti)”.
Richiamando la precedente risoluzione n. 109/2019, viene ribadito che le ritenute che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 devono essere versate compilando un modello F24 per ciascun committente. Invece, per la quota di ritenute che fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 l’impresa deve procedere, come di consueto, al versamento cumulativo senza indicare alcun committente, ma con un modello F24 separato.
L’obbligo di comunicazione dei dati relativi alla determinazione ed al versamento delle ritenute è richiesto per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo. In relazione a tale attività l’Agenzia delle Entrate, andando molto oltre rispetto al tenore letterale della norma, sostiene che il committente debba verificare “che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore”; viene, in particolare, sostenuto che il committente debba verificare la “coerenza” tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi disponibili, ad esempio sulla base di quanto indicato nei contratti collettivi, oltre alla effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.
Inoltre l’Agenzia sostiene che il committente deve verificare che le ritenute operate in relazione a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio non siano manifestamente incongrue chiedendo, in tal caso, spiegazioni all’affidatario. Da ultimo, secondo quanto si legge nella circolare, il committente deve verificare che le ritenute siano state versate senza compensazioni con posizioni creditorie, salvo i suddetti crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.