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Registrazione degli atti privati via email


/ Alfio CISSELLO
5-7 minuti

Le scritture private autenticate (come gli atti pubblici) sono soggette a registrazione in termine fisso (30 giorni o 60 giorni se redatti all’estero), sia ove abbiano a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sia in caso contrario, mentre le scritture private non autenticate sono, in linea di principio, soggette a registrazione nel termine fisso di 20 giorni (30 per i contratti di locazione) solo se hanno a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Rientrano in quest’ultima categoria, ad esempio, i contratti preliminari di compravendita e quelli di comodato aventi a oggetto beni immobili.

Ai fini della registrazione, sono però previste modalità differenti in quanto gli atti notarili (scritture private autenticate e atti pubblici) vengono registrati telematicamente utilizzando il modello MUI (Modello unico informatico), mentre le scritture private non autenticate devono necessariamente essere registrate recandosi presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In questo periodo, in cui risulta difficile, se non impossibile, l’accesso diretto agli uffici appare evidente che tale disparità di trattamento penalizza oltremodo la seconda categoria. Vero è, da un lato, che i contratti di locazione possono (e devono, in certi casi) essere registrati telematicamente e, dall’altro, che con l’art. 62 comma 1 del DL 18/2020 sono stati sospesi i termini per la registrazione degli atti (e i conseguenti versamenti) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e potranno essere effettuati dal 1° al 30 giugno 2020.

Tuttavia, potrebbe esserci la necessità o l’opportunità di effettuare anzitempo la registrazione.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha previsto, per la durata dello stato di emergenza sanitaria, la possibilità di fruire di determinati servizi, solitamente erogati dagli sportelli, attraverso e-mail o PEC.
Così, attraverso questo canale, si potrà richiedere il duplicato o l’attribuzione del codice fiscale e della tessera sanitaria, presentare le dichiarazioni di successione, richiedere determinate attestazioni quali i carichi pendenti e la residenza fiscale e la registrazione degli atti privati.
Sarà possibile, inoltre, presentare le domande di rimborso e quelle di abilitazione ai servizi telematici.
Si tratta di una modalità di fruizione del servizio del tutto irrituale dettata dalla situazione emergenziale e, per questo motivo, da apprezzare per lo spirito di collaborazione dimostrato.

Per quanto riguarda la registrazione degli atti privati (e quindi contratti di comodato, preliminari di compravendita, contratti di locazione ecc.), è prevista la possibilità di registrare l’atto con il contestuale versamento delle imposte inviando tutta la documentazione via PEC oppure e-mail indirizzata all’ufficio nel quale si vuole porre in essere l’adempimento. L’ufficio comunicherà con lo stesso canale gli estremi di registrazione e, terminato il periodo emergenziale, il contribuente dovrà depositare nel medesimo ufficio due originali dell’atto portato alla registrazione di cui uno rimarrà agli atti e il secondo verrà restituito con il timbro di avvenuta registrazione.
Nel caso si utilizzi la propria PEC, occorre che la stessa sia abilitata per la ricezione di messaggi non PEC in quanto l’ufficio potrebbe inviare l’esito da una casella di posta ordinaria.

Alla richiesta di registrazione devono essere allegati:
- la scansione dell’atto;
- il modello 69 di richiesta di registrazione (RLI in caso di contratto di locazione), debitamente sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
- l’impegno del richiedente a depositare in ufficio un originale dell’atto al termine del periodo emergenziale;
- la copia del documento di identità del richiedente;
- il modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione (F23 o F24) oppure l’apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito sul conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

Si segnala la possibilità (dal 2 marzo 2020) di pagare le imposte direttamente attraverso il modello F24, senza la necessità di recarsi in banca per il pagamento del modello F23. È possibile il contestuale versamento dell’imposta di bollo (non apponendo più i contrassegni telematici sull’atto) come già avviene per la registrazione telematica dei contratti di locazione, ma, al fine di evitare contestazioni per il ritardato pagamento del bollo (trattandosi di un tributo dovuto fin dall’origine), occorre la contestualità del versamento con quella della formazione dell’atto stesso.
Infine è opportuno, per le società, allegare anche una visura camerale che attesti i poteri del richiedente persona fisica.

Verificata la correttezza della documentazione e la congruità del versamento, l’ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi al contribuente precisando che la registrazione si intenderà conclusa definitivamente nel momento in cui, al termine del periodo di emergenza, verranno portati presso l’ufficio i due originali dell’atto e di conseguenza su uno di essi verranno apposti timbro e firma di quietanza.