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Pagamenti da cartelle rinviati a fine novembre


/ Alfio CISSELLO
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Il decreto “Agosto”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri “salvo intese tecniche”, stando alle ultime bozze circolate, proroga ulteriormente i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi.
Rimangono di contro invariate le diverse proroghe introdotte dai precedenti DL 18/2020 e 34/2020.

Sono postergati al 30 novembre 2020 i termini di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (il termine, nella versione a oggi in vigore della norma, è fissato al 31 agosto 2020) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
Può anche trattarsi di entrate non tributarie, dunque la sospensione opera a prescindere da quale sia l’ente che ha formato il ruolo (Agenzia fiscale, Cassa di previdenza professionale, Ente locale).
Sono inoltre sospesi i versamenti di rate che scadono dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (e non più al 31 agosto 2020): il pagamento di queste rate deve così avvenire entro fine novembre.

Impregiudicata la possibilità di domandare la dilazione dei ruoli: l’istanza, per evitare azioni esecutive/cautelari, andrà presentata entro il 30 novembre 2020 (cfr. le FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 25 maggio 2020, in relazione alla formulazione della norma attualmente in vigore).
Sempre in tema di dilazioni dei ruoli, queste, se in essere all’8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 15 ottobre (e non più 31 agosto), decadono non, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di cinque rate consecutive, ma di dieci (art. 154 del DL 34/2020).

La menzionata proroga, come espressamente prevede l’art. 68 del DL 18/2020 (che, per il termine finale, viene a essere modificato dal c.d. decreto agosto), vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo e per gli avvisi di addebito INPS.
Resta da comprendere se verrà confermata la c.d. interpretatio abrogans fornita dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la proroga non opera per i versamenti intimati con accertamento esecutivo, ma solo nel momento in cui le somme sono affidate all’Agente della riscossione (circ. 20 marzo 2020 n. 5). In altre parole, non c’è proroga, considerato che la trasmissione dei flussi di debito all’esattore avviene quando il contribuente è ormai in mora.
Non ci sono proroghe per gli altri versamenti derivanti da atti impositivi.

Invariate le proroghe per la rottamazione dei ruoli

Così, rimane fissato al 16 settembre, con possibilità di pagamento in quattro rate mensili (la prima scadente il 16 settembre), il termine per pagare le somme derivanti da accertamenti suscettibili di acquiescenza, da alcune tipologie di avvisi di liquidazione e da avviso di recupero del credito d’imposta, a condizione che il termine originario per il pagamento scadesse tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Del pari, non muta la proroga contemplata per gli avvisi bonari: se il pagamento scadeva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si può pagare, anche in quattro rate mensili (la prima scadente il 16 settembre), entro il 16 settembre 2020.
Per tutte le rate da rottamazione dei ruoli oppure saldo e stralcio che scadono nel corso del 2020, rimane ferma la possibilità di pagare, in unica soluzione, entro il 10 dicembre 2020, senza che ciò causi la decadenza dalla definizione.

In merito alle altre definizioni del DL 119/2018 (esempio, definizione delle liti pendenti), le rate, se scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, possono avvenire, in unica soluzione o in quattro rate (la prima scadente il 16 settembre), entro il 16 settembre 2020.