/ Elisa TOMBARI
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Con il messaggio n. 3653 pubblicato ieri in serata, l’INPS ha fornito indicazioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del DL 18/2020.
Tale norma, per il trattamento economico, ha equiparato i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché i periodi di quarantena precauzionale, alla malattia o alla degenza ospedaliera.
Facendo seguito al messaggio n. 2584/2020, l’Istituto previdenziale chiarisce innanzitutto che per quanto riguarda l’ipotesi del lavoratore in smart working, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Nelle ipotesi di quarantena imposta dall’autorità amministrativa, come nel caso delle previsioni di cui all’art. 19 del DL 104/2020 per i lavoratori delle ex “zone rosse”, si precisa che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del dell’art. 26 comma 1 del DL 18/2020, in quanto la stessa richiede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Alla stregua, la tutela in questione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle autorità del Paese straniero.
Infine, l’INPS ricorda che la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIG in deroga o di assegno ordinario comporta il venir meno della possibilità di richiedere la tutela specifica prevista in caso di evento di malattia, poiché si determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda.
Pertanto, considerata l’equiparazione, ai fini del trattamento economico, delle tutele per le forme di quarantena di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del decreto “Cura Italia”, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, l’INPS ritiene che le predette indicazioni trovino applicazione anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...