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Registratore di cassa guasto, non necessario invio dei dati se c’è il registro di emergenza👌

In caso di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, la corretta tenuta del registro di emergenza, in presenza degli altri adempimenti prescritti (in primis, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato) consente all’esercente di assolvere gli obblighi certificativi anche in assenza dell’invio dei dati tramite la procedura web delle Entrate. Inoltre, qualsiasi anomalia nel funzionamento degli apparecchi che ostacoli la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi impone all’esercente di variare lo stato in “fuori servizio”. Sono queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 247 di ieri.

Per ogni anomalia nel funzionamento degli apparecchi lo stato va variato in «fuori servizio»

La “procedura di emergenza” illustrata nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 prevede di:

- richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del Server;

- cambiare lo stato del Server in “fuori servizio”;

- annotare sul “registro di emergenza” i dati delle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, conservandone una copia in formato elettronico.

Richiamando i chiarimenti forniti con la recente consulenza giuridica n. 3/2022, l’Agenzia conferma che la corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al malfunzionamento degli apparecchi nel rispetto degli obblighi di certificazione.

In altri termini, qualora siano rispettate le altre previsioni di legge, quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la tenuta del suddetto registro rende non obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi o la certificazione degli stessi mediante strumenti alternativi (es. fatture), con la conseguenza che, anche in assenza dell’invio di emergenza dei dati, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

Resta fermo che tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria.

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