Il certificato presuppone la conformità urbanistica e può mancare se l’immobile è abusivo e l’acquirente ne è consapevole In tema di vendita immobiliare, l’art. 40 comma 2 della L. 47/85 stabilisce che gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate della sanatoria. La norma si applica agli atti che producono effetti traslativi (dunque, non al preliminare, cfr. Cass. nn. 6685/2019 e 6191/2021) i quali, pertanto, sono validi se contengono la dichiarazione sul titolo abilitativo o copia della domanda di sanatoria. Diverso dal ti...
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