/ Antonio NICOTRA Sabato, 11 agosto 2018 5-6 minuti Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), il 20 settembre 1975, il regime patrimoniale legale dei coniugi è costituito, ex art. 159 c.c., dalla comunione dei beni, regolata dagli artt. 177 ss c.c., in virtù della quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che la compongono, c.d. comunione senza quote. Per effetto della comunione legale, l’esercizio del potere dispositivo sul bene in comunione è limitato dalla necessità del consenso dell’altro coniuge, che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione. La principale alternativa alla comunione legale, al netto di specifiche convenzioni matrimoniali che possono essere stipulate ad hoc e fermo restando l’obbligo dei coniugi di contribuire ai doveri matrimoniali ex artt. 143 ss., è il regime di separazione dei beni, in virtù del quale ciascun coniuge rima...
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