/ Antonio NICOTRA Sabato, 11 agosto 2018
5-6 minuti
Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), il 20 settembre 1975, il regime patrimoniale legale dei coniugi è costituito, ex art. 159 c.c., dalla comunione dei beni, regolata dagli artt. 177 ss c.c., in virtù della quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che la compongono, c.d. comunione senza quote.
Per effetto della comunione legale, l’esercizio del potere dispositivo sul bene in comunione è limitato dalla necessità del consenso dell’altro coniuge, che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione.
La principale alternativa alla comunione legale, al netto di specifiche convenzioni matrimoniali che possono essere stipulate ad hoc e fermo restando l’obbligo dei coniugi di contribuire ai doveri matrimoniali ex artt. 143 ss., è il regime di separazione dei beni, in virtù del quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua pertinenza e di quelli che gli perverranno in ragione degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, senza alcuna ingerenza nel godimento e nell’amministrazione da parte dell’altro coniuge ex art. 217 c.c.
La separazione dei beni, però, deve essere espressamente convenuta dai coniugi e risultare dall’atto di celebrazione del matrimonio, ovvero da una convenzione (precedente o) successiva al matrimonio, trasfusa in un accordo redatto per atto pubblico ex art. 162 comma 2 c.c. in presenza di due testimoni ed annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Premesso che il regime patrimoniale (della comunione legale o della separazione) prescelto dai coniugi non è irreversibile, e tralasciando ai nostri fini i casi in cui lo scioglimento della comunione legale è una conseguenza connessa ad una delle ulteriori cause che, ex art. 191 c.c., inficiano il matrimonio (annullamento, divorzio, separazione personale) o la persona di uno dei coniugi (morte, assenza, morte presunta, fallimento), sorge la questione delle sorti dei beni in comunione legale all’esito del mutamento della comunione legale in separazione.
Invero, si è tradizionalmente ritenuto che, sciolta la comunione legale, la massa dei beni in contitolarità debba essere divisa in quote eguali tra i coniugi ex art. 194 c.c., tenendo conto della passività. I beni saranno assoggettati al regime di comunione “ordinaria” ex art. 1100 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei coniugi potrà disporne pro quota (Cass. 11 giugno 2010 n. 14093).
Senonché, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4676 del 28 febbraio 2018, è giunta a ritenere che costituisce un principio generale quello secondo cui, ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi le norme proprie del precedente regime e non quelle del successivo, salva la divisione specifica dei beni.
Quindi, nonostante la separazione dei beni compiuta ex post, il regime di comunione legale tra i coniugi permane per il pregresso, con la conseguenza che per gli atti che investono questi beni si applicano le norme specifiche di questo regime (non più in vigore tra i coniugi).
Nel caso in esame, una coppia di coniugi, dopo avere acquistato in comunione legale alcuni terreni, aveva optato per il regime della separazione. In seguito alla separazione personale legale, la coppia procedeva alla divisione della massa patrimoniale.
Per la Suprema Corte, i beni acquistati in regime di comunione legale, in assenza di automatismi, rimangono in comunione legale, nonostante l’avvenuta separazione dei beni (che, di fatto, non scioglie la comunione).
Forti le critiche immediatamente sollevate dalla dottrina notarile, che ha ritenuto contra legem la soluzione giurisprudenziale qui in commento.
Tesi alquanto discutibile
Infatti, secondo la pronuncia della Cassazione n. 4676/2018, per far cessare le regole della comunione legale, non basterebbe semplicemente mutare il regime nella separazione dei beni, ma sarebbe necessaria un’ulteriore opzione dei coniugi diretta a sottrarre individualmente i beni, già oggetto di comunione legale, al regime della comunione legale stessa (che sarebbe dotato di ultrattività).
La soluzione fornita dalla Suprema Corte sembra in contrasto con il tenore letterale dell’art. 191 c.c. e non può essere spiegata se non in ragione o di una interpretatio abrograns dell’art. 191 c.c., che elimini dalle cause di scioglimento del regime di comunione legale la separazione convenzionale; ovvero, com’è più probabile, fornendo una interpretazione estensiva del concetto di “mutamento convenzionale” (rectius, forzando il tenore letterale della norma), fino al punto di ritenere necessaria una seconda dichiarazione di volontà di divisione dei coniugi per l’ammontare pregresso di beni.