/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Lunedì, 24 luglio 2017 6-7 minuti Con le modifiche del DL 50/2017, obbligatorio il visto di conformità già per le richieste di compensazione relative al secondo trimestre 2017 L’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione) per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA trimestrali di ammontare superiore a 5.000 euro annui, soglia aumentata a 50.000 euro per le c.d. “start up innovative”. In precedenza, per la compensazione del credito IVA trimestrale non era, in nessuna ipotesi, richiesto il visto di conformità sul modello TR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010, § 2.2). Il nuovo modello TR, approvato con provv. n. 124040 del 4 luglio 2017, ha recepito le suddette modifiche, introducendo la possibilità di apporre il visto di conformità – nel rigo TD8 del modello – anche nel caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in com...
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