/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Lunedì, 24 luglio 2017
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Con le modifiche del DL 50/2017, obbligatorio il visto di conformità già per le richieste di compensazione relative al secondo trimestre 2017
L’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione) per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA trimestrali di ammontare superiore a 5.000 euro annui, soglia aumentata a 50.000 euro per le c.d. “start up innovative”.
In precedenza, per la compensazione del credito IVA trimestrale non era, in nessuna ipotesi, richiesto il visto di conformità sul modello TR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010, § 2.2).
Il nuovo modello TR, approvato con provv. n. 124040 del 4 luglio 2017, ha recepito le suddette modifiche, introducendo la possibilità di apporre il visto di conformità – nel rigo TD8 del modello – anche nel caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione, oltre che per la richiesta a rimborso del credito.
Dunque, il nuovo limite alle compensazioni, ai fini del visto di conformità, deve ritenersi applicabile già alle istanze riferite al secondo trimestre 2017, decorrenza di utilizzo del nuovo modello TR.
La soluzione, emergente dal nuovo modello approvato e dalle relative istruzioni, mostra analogie con quanto indicato nella risoluzione n. 57/2017.
In tale documento, l’Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto efficaci i nuovi vincoli in tema di visto di conformità (per le compensazioni mediante F24 dei crediti IVA annuali e dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP, al di sopra dei 5.000 euro annui) a tutte le dichiarazioni presentate a decorrere dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017 contenente le specifiche disposizioni.
Per le novità relative al visto di conformità sui crediti IVA trimestrali, essendo state introdotte in sede di conversione in legge del DL 50/2017, è quindi coerente con tale impostazione richiedere l’apposizione del visto per le istanze (modello TR) presentate nel mese di luglio 2017, in quanto successive alla data di entrata in vigore della L. 96/2017 (avvenuta il 24 giugno 2017), in caso di superamento dell’importo annuo di 5.000 euro di crediti trimestrali utilizzati in compensazione.
Per il computo dell’importo di 5.000 euro annui, previsto dall’art. 10 comma 1 del DL 78/2009 (come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017), concorre anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017 (si veda “Approvato il nuovo modello IVA TR con il visto per le compensazioni” del 5 luglio 2017). In questo senso depongono anche i principi generali affermati con la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010 (§ 2.2), secondo cui il rispetto del limite “deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri”.
Ricostruito il quadro normativo e interpretativo riferito all’utilizzo dei crediti IVA trimestrali in compensazione, si rammenta che, per coloro i quali intendessero richiedere a rimborso il credito IVA del secondo trimestre 2017, ai fini del visto di conformità resta valido il limite di importo di 30.000 euro annui ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72.
Rimane necessaria la garanzia patrimoniale, invece del visto, per i rimborsi relativi a crediti IVA superiori a 30.000 euro annui, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (es. società neocostituite, rimborsi richiesti in sede di cessazione dell’attività).
Anche per il rimborso dei crediti IVA trimestrali il computo del limite annuo (30.000 euro), per il visto di conformità, non si intende riferito alla singola richiesta bensì alla somma delle richieste effettuate per l’intero periodo d’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, § 2.1).
Il calcolo delle soglie per il visto di conformità resta, in ogni caso, autonomo tra utilizzo del credito in compensazione e richiesta di rimborso.
Di conseguenza, se per il primo trimestre 2017 il modello TR riportava una richiesta di rimborso per un importo di 25.000 euro e un utilizzo in compensazione per un importo di 10.000 euro, senza apposizione del visto, il modello TR relativo al secondo trimestre 2017 dovrà recare il visto di conformità se il credito IVA richiesto a rimborso supera i 5.000 euro e, in ogni caso, per qualsiasi importo da utilizzare in compensazione (essendo già stata oltrepassata la soglia dei 5.000 euro annui).
Si può modificare la scelta presentando un nuovo modello
Come confermato dalle istruzioni al nuovo modello TR, sulla base dell’orientamento espresso nella ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2014 e nella circ. n. 35/2015, è possibile modificare la scelta effettuata con il modello TR relativo al primo trimestre 2017, presentando un nuovo modello e destinando a rimborso l’eventuale importo riferito all’utilizzo in compensazione, sempreché non vi sia ancora stata l’effettiva compensazione delle somme mediante il modello F24.