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Conta l’utilità della spesa per la deducibilità delle sponsorizzazioni

Conta l’utilità della spesa per la deducibilità delle sponsorizzazioni Secondo la Regionale di Milano, il mancato incremento dei ricavi non è sufficiente per disconoscere le spese sostenute La mancata dimostrazione di un “proporzionato” ritorno economico non necessariamente può compromettere la deducibilità di una spesa pubblicitaria da parte dell’impresa sostenitrice. Infatti, l’impegno finanziario sostenuto a titolo di sponsorizzazione, così come ogni altro costo connesso con l’attività svolta, rappresentata un rischio per l’imprenditore, il quale, pur operando nel tentativo di aumentare i propri ricavi e acquisire nuova clientela, non può sicuramente avere la certezza di raggiungere gli obiettivi sperati. Quanto sopra, già sostenuto dalla C.T. Prov. Mantova n.  191/1/13 , è stato recentemente confermato in appello dalla Regionale di Milano. I giudici lombardi, con la sentenza n.  3421/67/15 , seguendo il filo logico dei giudici di prime cure, hanno respint...

Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni

Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni La chiusura del canale telematico ha violato le disposizioni sull’adempimento tardivo Lo scorso 9 febbraio, a seguito della proroga disposta dal DM  26 gennaio 2016 , è scaduto il termine entro cui i soggetti obbligati o i loro delegati dovevano procedere alla trasmissione telematica, al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie effettuate nel 2015, utili per la precompilazione dei modelli 730/2016, ai sensi del DM  31 luglio 2015  e del provv. Agenzia Entrate 31 luglio 2015 n.  103408. Secondo l’ art. 3 , comma 5- del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, inserito dall’ art. 23  del DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione: - senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico”  art. 12  del DLgs. 472/97; - ...

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria L’INPS chiarisce che la riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente Con la circolare n.  35  di ieri, l’INPS ha illustrato la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli artigiani e dei commercianti, nell’ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalle legge di stabilità 2016. Intervenendo sull’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, la L. 208/2015 ha infatti disposto che, dal 1° gennaio di quest’anno, sul reddito forfetario si applichi la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del . Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, poiché i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione. Ora l’INPS conferma quanto ipotizzato nei giorni sco...

DICHIARAZIONE IVA 2016

DICHIARAZIONE IVA 2016 In questa Circolare Soggetti obbligati Soggetti esonerati Modello 2016 – Imposte 2015 Termini di presentazione In vista della scadenza del 29 febbraio , per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma , si riepilogano quali sono i soggetti obbligati, i soggetti esonerati ed i termini di presentazione. Inoltre si evidenziano le principali modifiche, di carattere generale, operate all’interno del modello. Tra esse rilevano l’introduzione, all’interno del rigo VE35, di campi dedicati alle operazioni effettuate con l’applicazione del reverse charge , la ridenominazione del rigo VF15 per l’esposizione specifica di acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfetario, l’introduzione del rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni tenute al versamento dell’imposta per gli acquisti effettuati in applicazione dello split payment . Inoltre, particolare importanza riveste l’inserimento...

Il nuovo regime IMU per gli immobili in comodato riduce i beneficiari

Il nuovo regime IMU per gli immobili in comodato riduce i beneficiari Secondo le stime della Fondazione nazionale commercialisti, la riduzione del 50% della base imponibile li fa scendere da 52.000 a 33.500 L’agevolazione IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), rivista dalla legge di stabilità 2016, presenta in molti casi un notevole svantaggio fiscale rispetto al regime precedente, introduce oneri amministrativi e riduce la platea dei beneficiari da 52.000 a circa 33.500. Lo sostiene la Fondazione nazionale commercialisti, che ieri ha diffuso alcune stime per osservare il possibile impatto della nuova normativa su contribuenti e finanze pubbliche. Prima di tutto si ricorda che l’ art. 1  comma 10 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), intervenendo sull’ art. 13  comma 3 del DL 201/2011 convertito, ha previsto, dal 1° gennaio, una riduzione del della...

Sanzione dimezzata se il professionista invia tardi il modello UNICO

Sanzione dimezzata se il professionista invia tardi il modello UNICO Il nuovo art. 7 del DLgs. 472/97 opera per le sanzioni sugli intermediari, e non può essere messo in discussione il favor rei L’art.  7-  del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’ art. 3  comma 3 del DPR 322/98. Specie alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, dovrebbe essere ormai pacifico che, se l’intermediario trasmette tardivamente più dichiarazioni, la sanzione va unificata ai sensi dell’ art. 12  del DLgs. 472/97, senza applicazione del cumulo materiale (si veda “ Sanzioni con cumulo per il professionista che «dimentica» le dichiarazioni ” del 10 febbraio 2016). Le novità del DLgs.  158/2015 , anche se non in via diretta, hanno impattato sulle sanzioni indicate. Infatti, occorre considerare il nuovo  art. 7  comma 4-del D...