Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni
La chiusura del canale telematico ha violato le disposizioni sull’adempimento tardivo
Lo scorso 9 febbraio, a seguito della proroga disposta dal DM 26 gennaio 2016, è scaduto il termine entro cui i soggetti obbligati o i loro delegati dovevano procedere alla trasmissione telematica, al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie effettuate nel 2015, utili per la precompilazione dei modelli 730/2016, ai sensi del DM 31 luglio 2015 e del provv. Agenzia Entrate 31 luglio 2015 n. 103408.
Secondo l’art. 3, comma 5- del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, inserito dall’art. 23 del DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro.
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se, invece, la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se, invece, la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
La L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), inserendo il nuovo comma 5- nel suddetto art. 3 del DLgs. 175/2014, ha inoltre stabilito che per le trasmissioni effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso di:
- “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
- “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco dello scorso 28 gennaio, ha confermato che tale disciplina di non punibilità è applicabile anche alle trasmissioni delle spese sanitarie effettuate nel 2016 e relative ai dati del 2015, trattandosi del primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo.
Dopo la scadenza del 9 febbraio 2016, il canale telematico per l’invio delle spese sanitarie mediante il Sistema Tessera Sanitaria è stato però chiuso.
Ciò ha quindi reso impossibile la correzione delle comunicazioni errate che erano state trasmesse entro il 9 febbraio, ritrasmettendo le comunicazioni corrette:
- entro il successivo 14 febbraio (5 giorni successivi alla scadenza), senza sanzioni;
- oppure entro il 9 aprile (60 giorni successivi alla scadenza), con riduzione delle sanzioni a un terzo.
Ciò ha quindi reso impossibile la correzione delle comunicazioni errate che erano state trasmesse entro il 9 febbraio, ritrasmettendo le comunicazioni corrette:
- entro il successivo 14 febbraio (5 giorni successivi alla scadenza), senza sanzioni;
- oppure entro il 9 aprile (60 giorni successivi alla scadenza), con riduzione delle sanzioni a un terzo.
La chiusura del canale telematico ha inoltre impedito di potersi avvalere dell’esclusione delle sanzioni in caso di comunicazioni non inviate entro la scadenza del 9 febbraio, magari per difficoltà tecniche, ma che si riteneva di poter inviare con un “lieve ritardo”. Per quanto l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora fornito chiarimenti su come debba essere tradotto in concreto il concetto di “lieve” ritardo, è evidente che esso non può essere inferiore a qualche giorno, altrimenti verrebbe meno la ratio della norma in esame, che è quella di non irrogare sanzioni per violazioni che non pregiudicano l’acquisizione dei dati per la precompilazione della dichiarazione, tenendo conto del fatto che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo, con tutte le conseguenti difficoltà, anche di carattere tecnico, che ne conseguono.
L’impossibilità di trasmettere le comunicazioni dopo il 9 febbraio impedisce anche di avvalersi del ravvedimento operoso, poiché non è più possibile effettuare la comunicazione omessa o correggere quella inviata in modo errato, e quindi regolarizzare l’adempimento con la prevista riduzione delle sanzioni.
Rispetto dei principi di collaborazione e buona fede
La chiusura del canale telematico appare inoltre in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede che devono conformare i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
L’impossibilità tecnica di trasmettere le comunicazioni dopo il 9 febbraio e il mancato rispetto delle suddette disposizioni deve quindi escludere l’applicazione di sanzioni, come peraltro recentemente ammesso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 28 gennaio 2016 n. 7, con la quale è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per la non corretta presentazione dei modelli F24, nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina sulle compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute di cui all’art. 15 del DLgs. 175/2014, in considerazione delle oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali.
Qualora, invece, dovesse essere emanato l’atto di irrogazione delle sanzioni, al fine della sua contestazione in sede contenziosa, è però necessario costituirsi delle prove del tentato invio delle comunicazioni nei giorni successivi alla scadenza del 9 febbraio.