TASI,
TARI e IMU
NOVITÀ
del D.L. 16/2014, conv. dalla L. 68/2014
- Tasi (presupposti e base imponibile, aliquote, versamento ed esenzioni)
- Tari (presupposto, soggetti, base imponibile, rifiuti speciali, riduzioni, esenzioni e versamento)
- Imu
Il
D.L. 6.3.2014, n. 16 (meglio conosciuto come decreto «salva Roma
ter»), in occasione della sua conversione in legge (L. 2.5.2014, n.
68), si è arricchito di importanti novità che, a pochi
giorni dal primo versamento, fissato al 16 giugno, rivedono alcuni
aspetti fondamentali di Tasi e Tari, le due componenti
dell’Imposta unica comunale (cd. Iuc), in vigore dal 1°
gennaio di quest’anno.
In
particolare, per consentire ai Comuni di finanziare detrazioni
d’imposta sulla «prima casa», si attribuisce ai medesimi la
possibilità di elevare l’aliquota massima Tasi di un
ulteriore 0,8 per mille (rispetto all’iniziale 2,5) nonché
si modificano le modalità di versamento della Tasi rendendole
omogenee a quelle dell’Imu (vale a dire, Modello F24 e
bollettino di conto corrente postale).
Inoltre,
vengono disciplinate le ipotesi di esenzione, con una
disposizione che ricalca quanto previsto in materia di Imu.
Per
quanto riguarda la Tari, si modifica la disciplina sui rifiuti
speciali, s’introduce un termine di scadenza per
l’affidamento diretto e la possibilità di affidare la
gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari solo a
soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.
Infine,
alcune piccole modifiche hanno interessato, anche se
marginalmente, l’Imu.
1.
TASI
Presupposti
e base imponibile
Per
capire meglio come è cambiata la Tasi con le ultime modifiche è
opportuno partire da lontano, inquadrando la nuova imposta.
Presupposto
impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale come definita ai fini Imu, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con
esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
La
Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari soggette al tributo.
La
base imponibile è la stessa dell’Imu: pertanto, si
applicano gli stessi coefficienti validi per l’Imu e diversi a
seconda della tipologia di immobile.
Aliquote
Passando
alle aliquote si registrano le prime importanti novità.
Infatti,
la norma istitutiva dell’imposta ha previsto un’aliquota di
base pari all’1 per mille.
In
particolare, si prevede che il Comune, con deliberazione del
consiglio comunale, possa:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per
i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima
della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per
mille.
Con
le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014, però, la situazione
cambia: infatti, viene previsto che, sempre per il 2014, nella
determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i
limiti stabiliti sopra, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.
In
pratica, la situazione che viene a delinearsi è la seguente:
- aliquota standard: 1 per mille (e cioè 0,1%);
- aliquota massima: 2,5 per mille (e cioè 0,25%);
- maggiorazione comunale: 0,8 per mille (e cioè 0,08%),
per
un’aliquota complessiva che può arrivare ad un massimo di 3,3
per mille (0,33%).
Siccome
la norma prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e cioè
1,06%), il cumulo massimo di imposta Tasi-Imu, per il 2014 potrà
essere il seguente:
- abitazioni principali: 0,33% (0,25% di aliquota massima + 0,08% di eventuale maggiorazione);
- altri immobili: 1,14% (1,06% di tetto massimo Imu-Tasi + 0,08% di eventuale maggiorazione).
Resta
invece confermato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite
dell’1 per mille (e cioè 0,1%).
Pertanto,
essendo questi fabbricati esenti da Imu a partire dal 2014,
l’aliquota massima applicabile sugli stessi non potrà essere
superiore allo 0,1%.
Versamento
Anche
sulle modalità di versamento si registrano importanti novità.
La
norma originaria prevedeva che il versamento della Tasi andava
effettuato con Modello F24 nonché tramite apposito bollettino di
conto corrente postale.
Inoltre,
il Comune era tenuto a stabilire le scadenze di pagamento della Tasi
(ma anche della Tari), prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.
Con
le modifiche inserite dalla legge di conversione del D.L. 16/2014 si
cambia completamente rotta.
Infatti,
viene stabilito che:
- il versamento venga effettuato con Modello F24 (i codici tributo sono stati approvati con le RR.MM. 24.4.2014, nn. 46/E e 47/E) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- il versamento venga effettuato negli stessi termini previsti per l’Imu e quindi prima rata entro il 16 giugno e seconda rata, a saldo, entro il 16 dicembre;
- sia consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il versamento della prima rata venga eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno venga eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Internet del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune deve inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del relativo testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui sopra; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito Internet.
Per
il 2014, però, viene prevista una disciplina particolare, e
precisamente:
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata va effettuato con riferimento all’aliquota base dell’1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va fatto a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati;
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta va effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16.12.2014, salvo il caso in cui alla data del 31.5.2014 sia pubblicata nel sito la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
Ai
fini di quanto previsto nei due punti precedenti, il Comune è tenuto
ad effettuare l’invio della predetta deliberazione,
esclusivamente in via telematica, entro il 23.5.2014 mediante
inserimento del relativo testo nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale.
Va
però evidenziato che, successivamente alle modifiche introdotte dal
D.L. 16/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è
intervenuto con un comunicato datato 19.5.2014 affermando che, nei
Comuni che entro il 23 maggio non hanno deliberato le aliquote per il
pagamento della Tasi, il pagamento della prima rata è
prorogato da giugno a settembre. Per tutti gli altri
Comuni, invece, la scadenza resta confermata al 16 giugno.
Sintetizzando,
nel 2014 la situazione che si delinea è la seguente:
1) Comuni
che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio:
- sugli immobili diversi dall’abitazione principale, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata entro il 16 giugno applicando l’aliquota base (1 per mille) e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni pubblicate entro il 28 ottobre;
- sulle abitazioni principali, invece, si pagherà tutto in un’unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del Comune sia pubblicata sul sito del Mef entro il 31 maggio (trasmissione entro il 23 maggio). In questo caso, l’acconto è da versare entro il 16 giugno.
2) Comuni
che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio: la prima
rata slitta a settembre e resta confermata la
scadenza della seconda rata.
VERSAMENTO
della PRIMA RATA TASI per il 2014
|
||
Tipologia
di immobili
|
Pubblicazione
delle delibere
comunali sul sito Mef (*) |
Aliquota
da utilizzare per i calcoli
|
Abitazione
principale
|
31
maggio
|
Aliquota
deliberata
|
Oltre
il 31 maggio
|
Non
dovuta
(l’imposta si versa per intero il 16 dicembre) |
|
Immobili
diversi
dall’abitazione principale |
31
maggio
|
Aliquota
deliberata
|
Oltre
il 31 maggio
|
1
per mille
|
|
(*) La
delibera deve essere inviata per la pubblicazione sul sito del Mef
dal Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 23.5.2014.
In caso contrario, il versamento slitta da giugno a settembre.
|
Rapporti
proprietari-inquilini
Una
particolarità che contraddistingue la Tasi rispetto alla Tari è la
co-obbligazione tributaria in caso di immobili occupati da
soggetti diversi dal proprietario.
Infatti,
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare
(ad esempio, in caso di locazione), quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante
versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento,
compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo
della Tasi, calcolato applicando le aliquote sopra indicate.
La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare.
Sul
punto però non ci sono ancora certezze: infatti, non è dato sapere
come si comporteranno i Comuni e quindi anche su questo aspetto
occorre aspettare le delibere comunali.
Esenzioni
Il
D.L. 16/2014 fa chiarezza sulle ipotesi di esenzione dalla Tasi,
mutuando la disciplina Imu.
Infatti,
viene stabilito che sono esenti dal tributo:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, co. 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992);
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni (art. 7, co. 1, lett. c), D.Lgs. 504/1992);
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, co. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1992);
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense (art. 7, co. 1, lett. e) D.Lgs. 504/1992);
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, co. 1, lett. f), D.Lgs. 504/1992);
- gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di altre attività non profit, fermo restando le particolari regole ai fini Imu previste in caso di uso promiscuo (art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992).
Non
viene, invece, confermata l’esenzione, prevista per l’Imu,
sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15, L. 27.12.1977, n. 984 (art. 7,
co. 1, lett. h), D.Lgs. 504/1992).
2.
TARI
Anche
la Tari (l’altra componente della Iuc che va a sostituire la
vecchia Tarsu e recente Tares) ha subito alcune modifiche
anche se in misura ridotta rispetto alla Tasi.
In
particolare, in sede di conversione in legge del D.L. 16/2014, sono
stati rivisti i criteri di determinazione della superficie
assoggettabile per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, le
ulteriori riduzioni che il Comune può deliberare con
regolamento e le modalità con le quali il Comune commisura la
tariffa.
Anche
in questo caso, prima di vedere le modifiche, è opportuno inquadrare
brevemente la nuova imposta.
Presupposto,
soggetti
e base imponibile
e base imponibile
Il
presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono
escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
La
Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Per
quanto riguarda la base imponibile, è previsto che sino
all’attuazione delle disposizioni sull’interscambio dei dati tra
Comuni e Agenzia delle Entrate (l’attuazione avverrà con
l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia stessa),
la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile
alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Comunque
il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel
Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento
sulla revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe
d’estimo delle unità immobiliari urbane (D.P.R. 23.3.1998, n.
138).
Per
le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano la superficie
assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.
La
Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
stabilita dal Comune con due modalità alternative:
- tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (D.P.R. 27.4.1999, n. 158);
- nel rispetto del principio «chi inquina paga» (art. 14, Direttiva 19.11.2008, n. 2008/98/CE), commisurandola alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
La
legge di conversione del D.L. 16/2014 è intervenuta sulle modalità
attraverso le quali il Comune commisura la tariffa.
Infatti,
il testo originario consentiva all’amministrazione comunale
di far riferimento, in alternativa ai criteri determinati con il
«metodo normalizzato», alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio sui
rifiuti (le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo,
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti).
Ora,
con le modifiche apportate, viene specificato che nelle more
della revisione del regolamento che prevede il metodo normalizzato e
per semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni
2014 e 2015, l’adozione di specifici coefficienti
«inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50%».
Rifiuti
speciali
Si
segnala che con la Legge di Stabilità 2014 era stata prevista una
specifica norma concernente la determinazione della superficie
assoggettabile alla tassa sui rifiuti, ma ora, con il D.L.
16/2014, si è proceduto alla sua eliminazione.
La
norma originaria prevedeva che, nella determinazione della
superficie assoggettabile alla Tari, non si doveva tener conto di
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento erano tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrassero l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
Per
i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della Tari, il Comune, con proprio regolamento, poteva
prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità
che i produttori stessi dimostravano di avere avviato al recupero.
Ora
la norma è stata riscritta prevedendo che « per i
produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali
alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree
di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il
divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in
assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma
2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152».
In
pratica, la situazione che si viene a delineare è la seguente:
- per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina, con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo;
- tali riduzioni devono essere proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, sia direttamente sia indirettamente, tramite soggetti autorizzati;
- il Comune, nello stesso regolamento, individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- se manca una convenzione fra il Comune e l’ente gestore del servizio, al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati si applicano le stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per i titolari di imprese e per i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di abbandono.
Riduzioni
ed esenzioni
La
norma istitutiva della Tari prevede apposite esenzioni e/o
riduzioni che possono interessare le seguenti situazioni:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiamo la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Con
il D.L. 16/2014 vengono introdotte ulteriori riduzioni che il
Comune può deliberare con regolamento, rispetto a quelle indicate
nell’elenco di cui sopra.
Inoltre,
la legge di conversione, nel precisare che la relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune, elimina l’inciso in base al
quale si precisava che le autorizzazioni di spesa non potevano
eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
Versamento
Per
la Tari le regole non mutano. Infatti, si prevede che il
versamento sia effettuato con il Modello F24 (i codici tributo
sono stati approvati con le RR.MM. 24.4.2014, nn. 45/E e 47/E),
ovvero tramite il bollettino di conto corrente postale o le
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici
di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Il
Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla Tasi.
È
consentito il pagamento della Tari in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno.
3.
IMU
Per
l’Imu il D.L. 16/2014 prevede l’estensione a tutti i tributi
locali della procedura prevista dall’art. 1, co. da 722 a 727, L.
147/2013 in caso di erronei versamenti dell’Imu.
Conseguentemente
vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi
enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per
effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.
Infine,
si sopprime la norma che prevede che in caso di insufficiente
versamento della seconda rata dell’Imu per il 2013 non sono
applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia stata
versata entro il 24.1.2014.
Per
effetto di tale soppressione resta, pertanto, in vita unicamente la
disposizione, di analogo tenore, contenuta nella Legge di Stabilità
2014 (art. 1, co. 728, L. 147/2013) la quale prevede che la sanatoria
è condizionata al versamento della differenza entro il
termine della prima rata Imu dovuta per l’anno 2014 (ossia il 16
giugno).
Per
completezza, si segnala infine che il D.L. 47/2014 (cd. decreto
«casa») in sede di conversione in legge ha apportato alcune
modifiche alla disciplina Imu degli immobili posseduti da
cittadini residenti all’estero, con risvolti anche sulla Tasi e
Tari.
In
particolare, intervenendo sull’art. 13, co. 2, D.L. 201/2011, si
dispone, in materia di Imu:
- la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’Aire a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per
quanto concerne la disciplina Tari e Tasi si dispone la
riduzione di due terzi dell’ammontare dovuto sugli immobili
indicati sopra.
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