Scaduti i termini per la pubblicazione delle delibere, i contribuenti hanno tutte le informazioni necessarie per il versamento da parte dei Comuni
I contribuenti che vogliano già determinare il saldo 2014, per quanto riguarda sia l’ che la , hanno, dal punto di vista normativo e regolamentare, tutte le indicazioni necessarie da parte dei singoli Comuni.
Infatti, è scaduto lo scorso 28 ottobre il termine, per i Comuni, per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere, inviate entro il 21 ottobre, relative alle modifiche delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno in corso rispetto al 2013.
Occorre al riguardo ricordare che l’art. 13, comma 13- del DL n. 201/2011 convertito ha disposto che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorra, ai fini IMU, dalla di pubblicazione degli stessi nel Portale del federalismo fiscale. In particolare, tale norma, nella versione modificata dall’art. 10 comma 4 lett. b) del DL n. 35/2013 convertito, ha previsto che dal 2013 i Comuni sono tenuti a inviare esclusivamente per via telematica, inserendo il relativo testo nell’apposita sezione del citato Portale, per la loro pubblicazione sul sito www.finanze.it, sia le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, sia i regolamenti dell’.
Inoltre, delibere e regolamenti sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito, che assume quindi valenza costitutiva.
Inoltre, delibere e regolamenti sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito, che assume quindi valenza costitutiva.
Infine, in merito alle modalità pratiche di versamento del tributo, la citata norma ha previsto che la prima rata – acconto – sia versata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata è versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e con eventuale conguaglio sulla prima rata, in base agli atti pubblicati sul sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli adottati per l’anno precedente.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, ha comunicato ai singoli enti locali le procedure da utilizzare, a partire dal 3 marzo 2014, per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe ai fini IUC (IMU, TASI e TARI), secondo le modalità già indicate con nota 11 novembre 2013 n. 24674.
I Comuni, pertanto, man mano che adottano le delibere, provvedono all’invio per la pubblicazione sul sito: alcuni, però, stanno inviando le delibere solamente in questi giorni, quindi fuori tempo massimo per l’anno 2014, e la pubblicazione da parte del MEF crea evidente confusione per i contribuenti.
I Comuni, pertanto, man mano che adottano le delibere, provvedono all’invio per la pubblicazione sul sito: alcuni, però, stanno inviando le delibere solamente in questi giorni, quindi fuori tempo massimo per l’anno 2014, e la pubblicazione da parte del MEF crea evidente confusione per i contribuenti.
Tuttavia, ai fini IMU è sufficiente controllare, oltre all’esistenza della delibera, anche la di pubblicazione: se antecedente al 29 ottobre 2014, occorrerà utilizzare aliquote e detrazioni ivi indicate; altrimenti, si utilizzeranno quelle deliberate per l’anno antecedente.
Ai fini TASI il calcolo è invece più complesso.
Infatti, per l’anno , primo, e forse ultimo, anno di applicazione della TASI, è prevista una particolare disciplina dei termini di versamento, differenziata a seconda del momento in cui i Comuni abbiano provveduto a inviare, in via telematica, le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle finanze, per la loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.
Infatti, per l’anno , primo, e forse ultimo, anno di applicazione della TASI, è prevista una particolare disciplina dei termini di versamento, differenziata a seconda del momento in cui i Comuni abbiano provveduto a inviare, in via telematica, le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle finanze, per la loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.
Calcolo più complesso ai fini TASI
Nel dettaglio, la data di versamento dell’acconto era fissata al 16 giugno per gli immobili siti nei Comuni le cui delibere fossero state pubblicate entro il 31 maggio 2014, mentre, per i Comuni che avessero pubblicato le delibere entro il 18 settembre, la data è stata differita al 16 ottobre.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni comunali entro il predetto termine del 10 settembre 2014 (con pubblicazione entro il 18 settembre) ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la TASI è versata, in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, comunque entro il limite massimo complessivo stabilito unitamente all’IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobili. A tal fine non rileva l’aumento dello 0,8% introdotto, limitatamente al 2014, dal comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013. Inoltre, si deve tener conto di alcuna detrazione e la quota a carico dell’utilizzatore è pari al dell’imposta dovuta.
Il contribuente, pertanto, verificata la mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, dovrà controllare le aliquote IMU e, tenendo contro che le aliquote massime sono il 6 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze e il 10,6 per mille per gli altri immobili, verificare per differenza quale può essere l’aliquota TASI applicabile, con un massimo dell’1 per mille. Ovviamente gli immobili esenti da , quali abitazioni principali non A/1, A/8 o A/9, immobili merce e fabbricati rurali strumentali pagheranno l’aliquota piena, mentre non rileveranno le delibere eventualmente pubblicate oltre tale data anche se, magari, avessero esentato gli immobili dal tributo.
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