La L. 190/2014 ha allungato il termine dall’ultimazione dei lavori entro cui deve avvenire la cessione
Gli acquirenti di unità immobiliari già ristrutturate da imprese di costruzione che abbiano effettuato lavori sull’intero edificio possono fruire della detrazione IRPEF del 50% sul 25% del prezzo corrisposto all’impresa, con un importo massimo di spesa computabile pari a 96.000 euro, se la cessione dell’unità immobiliare avviene entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, e non più entro i sei mesi stabiliti dalla normativa vigente sino al 31 dicembre 2014. È questo l’effetto di un’importante novella recata dal comma 48 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.
Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 16-, comma 3 del TUIR, la detrazione di cui al comma 1 (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio) spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Tuttavia, l’art. 11, comma 1 del DL 83/2012 ha innalzato la misura della detrazione di cui al predetto comma 1 dell’art. 16- del TUIR al , aumentando altresì il limite massimo di spesa a 96.000 euro. Tali misure, peraltro, grazie ad un susseguirsi di proroghe, di cui l’ultima recata dalla legge di stabilità 2015, sono attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2015 ( art. 1, comma 47 della L. 190/2014).
Poiché la fonte normativa che ha introdotto il potenziamento della detrazione fa esclusivo riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio del primo comma dell’art. 16-, era sorto il dubbio se l’aliquota al 50% e l’elevazione del limite di spesa a 96.000 euro si applicassero anche all’acquisto di case ristrutturate da imprese di costruzione comma 3 del medesimo art. 16-.
L’Agenzia delle Entrate, allora, ha precisato che l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da 48.000 a 96.000 euro si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16- del TUIR, assunte in misura pari al del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare.
Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile e l’importo massimo della spesa ammissibile (circ. 29/2013, § 2.1).
La legge di stabilità 2015 ha introdotto un’importante novità in materia, poiché, intervenendo con l’art. 1, comma 48 sull’art. 16-, comma 3 del TUIR, ha sostituito il riferimento ivi contenuto ai sei mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione con quello assai più ampio di 18 mesi.
Pertanto, le unità immobiliari agevolabili sono quelle ristrutturate dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie, nell’ambito dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, vendute entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Si tratta di un notevole allungamento temporale che ha lo scopo di agevolare le imprese di un settore fortemente colpito dalla crisi in corso, le quali possiedono immobili in vendita, magari già ultimati da diverso tempo.
Un aiuto alle imprese di un settore colpito dalla crisi
La nuova misura, quindi, consente di rendere agevolabile, ad esempio, un’unità immobiliare che a fine 2014 poteva fruire del beneficio perché i lavori erano stati ultimati ad inizio anno, quindi oltre i sei mesi all’epoca previsti, mentre adesso, dal 2015, rientra a pieno titolo nella misura di vantaggio, risultando i lavori ultimati entro i 18 mesi stabiliti dalla nuova norma in vigore dal 1° gennaio 2015.
Per quanto concerne il termine dal quale far decorrere i 18 mesi si ritiene che, facendo riferimento lo stesso comma 3 all’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, sia a quest’ultimo che occorra avere riguardo, mentre per la data di conclusione dei lavori dell’impresa è necessario riferirsi ai dati risultanti dalle pratiche edilizie comunali (comunicazioni, autorizzazioni, dichiarazioni).
Gli acquirenti di unità immobiliari già ristrutturate da imprese di costruzione che abbiano effettuato lavori sull’intero edificio possono fruire della detrazione IRPEF del 50% sul 25% del prezzo corrisposto all’impresa, con un importo massimo di spesa computabile pari a 96.000 euro, se la cessione dell’unità immobiliare avviene entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, e non più entro i sei mesi stabiliti dalla normativa vigente sino al 31 dicembre 2014. È questo l’effetto di un’importante novella recata dal comma 48 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.
Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 16-, comma 3 del TUIR, la detrazione di cui al comma 1 (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio) spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Tuttavia, l’art. 11, comma 1 del DL 83/2012 ha innalzato la misura della detrazione di cui al predetto comma 1 dell’art. 16- del TUIR al , aumentando altresì il limite massimo di spesa a 96.000 euro. Tali misure, peraltro, grazie ad un susseguirsi di proroghe, di cui l’ultima recata dalla legge di stabilità 2015, sono attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2015 ( art. 1, comma 47 della L. 190/2014).
Poiché la fonte normativa che ha introdotto il potenziamento della detrazione fa esclusivo riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio del primo comma dell’art. 16-, era sorto il dubbio se l’aliquota al 50% e l’elevazione del limite di spesa a 96.000 euro si applicassero anche all’acquisto di case ristrutturate da imprese di costruzione comma 3 del medesimo art. 16-.
L’Agenzia delle Entrate, allora, ha precisato che l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da 48.000 a 96.000 euro si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16- del TUIR, assunte in misura pari al del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare.
Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile e l’importo massimo della spesa ammissibile (circ. 29/2013, § 2.1).
La legge di stabilità 2015 ha introdotto un’importante novità in materia, poiché, intervenendo con l’art. 1, comma 48 sull’art. 16-, comma 3 del TUIR, ha sostituito il riferimento ivi contenuto ai sei mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione con quello assai più ampio di 18 mesi.
Pertanto, le unità immobiliari agevolabili sono quelle ristrutturate dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie, nell’ambito dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, vendute entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Si tratta di un notevole allungamento temporale che ha lo scopo di agevolare le imprese di un settore fortemente colpito dalla crisi in corso, le quali possiedono immobili in vendita, magari già ultimati da diverso tempo.
Un aiuto alle imprese di un settore colpito dalla crisi
La nuova misura, quindi, consente di rendere agevolabile, ad esempio, un’unità immobiliare che a fine 2014 poteva fruire del beneficio perché i lavori erano stati ultimati ad inizio anno, quindi oltre i sei mesi all’epoca previsti, mentre adesso, dal 2015, rientra a pieno titolo nella misura di vantaggio, risultando i lavori ultimati entro i 18 mesi stabiliti dalla nuova norma in vigore dal 1° gennaio 2015.
Per quanto concerne il termine dal quale far decorrere i 18 mesi si ritiene che, facendo riferimento lo stesso comma 3 all’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, sia a quest’ultimo che occorra avere riguardo, mentre per la data di conclusione dei lavori dell’impresa è necessario riferirsi ai dati risultanti dalle pratiche edilizie comunali (comunicazioni, autorizzazioni, dichiarazioni).
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