Passa ai contenuti principali

Reverse charge: precisazioni a seguito circolare Agenzia Entrate

Anche le prestazioni di riparazione e manutenzione degli impianti degli edifici, se rese a soggetti passivi, scontano l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile. Queste prestazioni sono infatti menzionate tra quelle che la tabella Ateco codifica quali attività di installazione di impianti.
Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del dpr n. 380/2001; anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella Ateco, con la conseguenza che, per esempio, le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio rientrano fra quelle di completamento e sono, pertanto, sottoposte al meccanismo speciale. In ogni caso, l'inversione contabile non è applicabile se il committente si avvale di regimi particolari che prevedono l'esonero dagli adempimenti contabili. Questi alcuni chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 14 del 27 marzo 2015 (si veda ItaliaOggi di sabato scorso).
Servizi di manutenzione
In merito alla portata delle disposizioni della lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, dpr n. 633/72, aggiunta dalla legge n. 190/2014, che dal 1° gennaio 2015 ha assoggettato al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici, uno dei principali dubbi riguardava le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti elettrici, idraulici ecc. Posto che sembrava pacifico, come conferma ora la circolare, fare riferimento ai codici della tabella Ateco per identificare le operazioni interessate, l'incertezza derivava dal fatto che la norma parla di prestazioni di «installazione di impianti», attività che però la tabella Ateco codifica unitariamente con la manutenzione e riparazione degli impianti stessi (cfr. ad esempio i codici 43.21.01, 43.21.02 ecc.). Un'interpretazione letterale della norma, quindi, avrebbe portato ad escludere dalla sua portata le prestazioni di manutenzione e riparazione, oggettivamente differenti da quelle di installazione. La circolare dell'agenzia, pur senza affrontare in modo esplicito la questione, risolve il dubbio affermando che per individuare le prestazioni rientranti nella lettera a-ter) si deve utilizzare la codifica della tabella Ateco, enumerano poi i codici di attività interessati e le relative descrizioni, da cui si evince, appunto, l'inclusione dei servizi di «manutenzione e riparazione».

Commenti

Post popolari in questo blog

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti