Anche le prestazioni di riparazione e manutenzione degli impianti degli edifici, se rese a soggetti passivi, scontano l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile. Queste prestazioni sono infatti menzionate tra quelle che la tabella Ateco codifica quali attività di installazione di impianti.
Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del dpr n. 380/2001; anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella Ateco, con la conseguenza che, per esempio, le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio rientrano fra quelle di completamento e sono, pertanto, sottoposte al meccanismo speciale. In ogni caso, l'inversione contabile non è applicabile se il committente si avvale di regimi particolari che prevedono l'esonero dagli adempimenti contabili. Questi alcuni chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 14 del 27 marzo 2015 (si veda ItaliaOggi di sabato scorso).
Servizi di manutenzione
In merito alla portata delle disposizioni della lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, dpr n. 633/72, aggiunta dalla legge n. 190/2014, che dal 1° gennaio 2015 ha assoggettato al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici, uno dei principali dubbi riguardava le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti elettrici, idraulici ecc. Posto che sembrava pacifico, come conferma ora la circolare, fare riferimento ai codici della tabella Ateco per identificare le operazioni interessate, l'incertezza derivava dal fatto che la norma parla di prestazioni di «installazione di impianti», attività che però la tabella Ateco codifica unitariamente con la manutenzione e riparazione degli impianti stessi (cfr. ad esempio i codici 43.21.01, 43.21.02 ecc.). Un'interpretazione letterale della norma, quindi, avrebbe portato ad escludere dalla sua portata le prestazioni di manutenzione e riparazione, oggettivamente differenti da quelle di installazione. La circolare dell'agenzia, pur senza affrontare in modo esplicito la questione, risolve il dubbio affermando che per individuare le prestazioni rientranti nella lettera a-ter) si deve utilizzare la codifica della tabella Ateco, enumerano poi i codici di attività interessati e le relative descrizioni, da cui si evince, appunto, l'inclusione dei servizi di «manutenzione e riparazione».
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