/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Sabato, 26 maggio 2018
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Entro il prossimo 31 maggio i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo trimestre 2018. Tanto dispone l’art. 21 comma 1 del DL 78/2010.
È riconosciuta, tuttavia, la facoltà di trasmettere i dati relativi all’intero primo semestre (comprensivo di primo e secondo trimestre) del 2018, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 1-ter comma 2 lett. a) del DL 148/2017.
La descritta facoltà vale anche per la comunicazione eseguita su base opzionale ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Il termine per l’invio dei dati relativi all’intero primo semestre è stato ulteriormente differito, rispetto a quello ordinario del 16 settembre, al 1° ottobre 2018 ex art. 1 comma 932 della L. 205/2017 (in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica).
Non è interessata, invece, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, per la quale resta ferma la scadenza del 31 maggio per le liquidazioni (mensili o trimestrali) riferite al primo trimestre 2018.
Per quanto concerne la predetta facoltà di inviare la comunicazione dei dati delle fatture per il 2018 con cadenza semestrale anziché trimestrale, la norma di riferimento non ha definito le modalità attraverso le quali il soggetto passivo può manifestare la volontà di avvalersi della facoltà in argomento.
Neppure il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 (che ha modificato il termine relativo al secondo semestre 2017 e approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati), in attuazione del DL 148/2017, ha fornito specificazioni sul punto né ha previsto uno specifico campo nel file “Dati fattura” per indicare la periodicità di trasmissione dei dati.
Alla luce di quanto descritto, deve ritenersi valido il comportamento concludente adottato dal soggetto passivo IVA.
Seppure la comunicazione in esame non appaia riconducibile letteralmente nell’ambito dei “regimi di determinazione dell’imposta” o dei “regimi contabili”, sembrerebbe comunque applicabile la disciplina prevista dal DPR 442/97 relativa alle opzioni in materia di IVA e imposte dirette.
Il comportamento concludente dovrebbe richiedere che il soggetto passivo resti coerente alla scelta operata per tutto il 2018, sulla base della facoltà attribuita dall’art. 1-ter del DL 148/2017.
A titolo esemplificativo, non sembra ammissibile o quantomeno non appare prudente trasmettere con cadenza semestrale i dati relativi al primo semestre 2018 per poi adottare, in relazione alla seconda parte dell’anno, una periodicità trimestrale di invio dei dati delle fatture.
L’adozione di un siffatto comportamento, infatti, potrebbe generare dubbi circa l’effettivo esercizio dell’opzione con riguardo ai dati del primo semestre 2018.
Adottando un’impostazione estremamente rigorosa, in questo caso il soggetto passivo si esporrebbe al rischio che la comunicazione dei dati delle fatture relative al primo trimestre 2018 possa essere ritenuta omessa con l’irrogazione della sanzione di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite di 1.000 euro per trimestre (art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97). Si segnala, comunque, che sul punto non sussistono al momento chiarimenti ufficiali.
La cadenza trimestrale anticipa l’effettuazione dei controlli
La facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale permette ai soggetti passivi di avere a disposizione più tempo per assolvere all’adempimento. Viceversa, l’invio dei dati con cadenza trimestrale anticipa l’effettuazione dei controlli sugli stessi, consentendo di individuare e regolarizzare con maggiore tempestività eventuali errori commessi in sede di fatturazione.
Si rileva, infine, che, l’adempimento comunicativo dei dati delle fatture verrà meno con l’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019 per la generalità dei soggetti passivi IVA.
Per le cessioni di benzina e gasolio e per le prestazioni di servizi nella filiera degli appalti pubblici, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico decorre già dal 1° luglio 2018 ma ciò non sembra escludere tout court l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture. Difatti, i soggetti passivi coinvolti dal nuovo obbligo potrebbero non essere tenuti ad emettere tutte le fatture in formato XML e risulterebbero comunque destinatari di fatture in formato analogico.
Soccorrono allora i chiarimenti di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017, secondo cui, qualora non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il soggetto passivo invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.
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