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Con la manovra-bis, «unioni di Comuni» e revisori degli enti locali a sorteggio Alle unioni devono partecipare i Comuni con meno di 1.000 abitanti, mentre i revisori degli enti locali saranno scelti a estrazione da un elenco

Con la manovra-bis, «unioni di Comuni» e revisori degli enti locali a sorteggio

Alle unioni devono partecipare i Comuni con meno di 1.000 abitanti, mentre i revisori degli enti locali saranno scelti a estrazione da un elenco
Obbligo di razionalizzare le funzioni comunali, dando luogo a unioni municipali, patto di stabilità anche per i piccoli Comuni e scelta dei revisori degli enti locali a sorteggio. Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità stabilite dalla versione definitiva dell’art. 16 della manovra di Ferragosto (DL 138/2011). In particolare, il Legislatore della manovra-bis ha previsto un sacrificio aggiuntivo anche da parte dei micro-Comuni, cioè quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti. Tali Comuni, ad esclusione del Comune di Campione d’Italia e di quelli il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata, ossia mediante una loro unione ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 267/2000 (TUEL), tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici in gestione.
Alle nuove unioni di Comuni potranno aderire anche quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti, mentre quelli convenzionati e consorziati (artt. 30 e 31 del TUEL) cesseranno di diritto di farne parte nel momento in cui entreranno nella nuova unione. Le unioni municipali subentreranno nei rapporti giuridici riguardanti le funzioni e i servizi pubblici, nonché nei rapporti finanziari risultanti dai bilanci. Le unioni di Comuni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’art. 156, comma 2, del TUEL, sia solitamente superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti per i Comuni provenienti dalle comunità montane.
Gli organi dell’unione saranno tre e precisamente il consiglio, il presidente e la giunta. “A regime” il consiglio, che dovrà eleggere il presidente, sarà composto da tutti i sindaci dei Comuni che vi hanno aderito. Al presidente spetteranno le stesse competenze attribuite al sindaco dall’art. 50 del TUEL, mentre restano in capo ai sindaci di ogni Comune aderente all’unione le attribuzioni disposte nei servizi di competenza statale (art. 54 dello stesso TUEL). Ad esempio, il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende sia alla tenuta dei registri anagrafici, sia agli adempimenti previsti in materia elettorale.
La giunta dell’unione, composta dal presidente e da un numero di assessori (nominati dallo stesso presidente fra i sindaci componenti il consiglio) non superiore a quello stabilito per i Comuni con una corrispondente popolazione, conserva le competenze attribuite dall’art. 48 del TUEL. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta saranno tenute preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
Le unioni municipali saranno sottoposte alla disciplina del patto di stabilità, a decorrere dall’anno 2014; mentre già a decorrere dall’anno 2013, il patto di stabilità dovrà essere osservato anche da tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
Dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data del 13 agosto 2011 (entrata in vigore del DL 138/2011), i revisori dei conti degli enti locali saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legale di cui al DLgs. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In un prossimo DM, precisati i criteri per l’inserimento nell’elenco
Con decreto del Ministro dell’Interno, saranno stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco, sulla base dei seguenti principi:
rapporto proporzionale tra anzianità d’iscrizione negli albi e registri professionali e popolazione di ciascun Comune;
- previsione della necessità di aver presentato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Tutte le disposizioni in commento si applicheranno ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei propri statuti.
Secondo l’ottimistica previsione del Legislatore, l’applicazione di ogni disposizione dell’art. 16 non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’attesa che tutto questo si realizzi, è stato presentato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge costituzionale che prevede l’eliminazione delle Province, tranne quelle autonome di Trento e Bolzano.

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