Sanzionata la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria
Mediazione ancora oggetto di modifiche. E' infatti stata prevista una sanzione per la parte che diserta la seduta di mediazione, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.Il testo non sembra lasciare spazio ad alcuna valutazione da parte del giudice, se non nella sussistenza o meno di un “giustificato motivo” per la mancata partecipazione.
Rimane ferma l'indicazione per cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
Salvo il giustificato motivo
La modifica arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del DM 145/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011), contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.In particolare, l’art. 5 fissa nuovi criteri di determinazione dell’indennità spettante agli Organismi di mediazione ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010 volti, fra l’altro, a ridurre le spese per la mediazione obbligatoria e nel caso di mancata partecipazione delle parti alla mediazione.
Così, nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010), con riferimento alla Tabella A allegata al DM 180/2010, le spese di mediazione sono ridotte di 1/3 per i primi 6 scaglioni (valore della lite fino a 250.000 euro) e della metà (1/2) per i restanti (valore della lite oltre 250.000 euro).
Inoltre, in caso di omessa partecipazione delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, è prevista la riduzione a 40 euro per il primo scaglione (valore della lite fino a 1.000 euro) e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni (valore della lite oltre 1.000 euro). Prima era prevista una riduzione generale di 1/3 (art. 16, comma 4, lett. e) del DM 180/2010, così come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c) del DM 145/2011). Viene fatto salva l’applicazione della lett. c) dell’art. 16, comma 4 del DM 180/2010, che prescrive l’aumento di 1/5 nel caso di formulazione di una proposta da parte del mediatore.