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Conferma sulla scadenza naturale per i collegi sindacali Via libera al Ddl. di conversione del DL 212/2011, contenente la norma che dovrebbe applicarsi anche alla disciplina nel decreto semplificazioni


Con 251 voti favorevoli, 23 contrari e nessun astenuto l’Assemblea del Senato ha dato ieri il via libera definitivo al Ddl. 3075-B, di conversione del DL n. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, già approvato dall’Aula e poi modificato dalla Camera.

Si ricorda che l’iter di conversione del DL ha generato non pochi problemi, sia per ciò che concerne le disposizioni in materia di collegio sindacale, sia in relazione alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Infatti, dal prossimo 29 febbraio, entrerà in vigore la L. n. 3/2012, contenente disposizioni non solo su usura ed estorsione, ma anche sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti che non siano in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che non sia assoggettabili alle procedure concorsuali. Tale testo era già presente in Parlamento prima del DL n. 212/2011, che, a sua volta, introduce la categoria dei debitori “consumatori”, ove, per “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), s’intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

In relazione al collegio sindacale, il Ddl. di conversione cambia ancora l’art. 16 del DL, il quale, a sua volta, modificava l’art. 14 della L. 183/2011 sulla disciplina delle società di capitali: come già era emerso nei giorni scorsi (si veda “Per il collegio sindacale nelle srl partita ancora aperta” del 2 febbraio 2012), il testo approvato in via definitiva ha soppresso sia la sostituzione delle parole “collegio sindacale” con la parola “sindaco” nel comma 9 del citato art. 14, sia l’aggiunta delle parole “il sindaco” dopo le parole “nelle società di capitali” al comma 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 231/2001. Confermata, invece, la norma di carattere transitorio, ai sensi della quale, nelle srl, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati. Tale previsione, ancorché originariamente riferita alla modifiche introdotte dalla legge di stabilità, appare comunque applicabile anche alla disciplina introdotta dal DL 5/2012. Anzi, la circostanza che il Parlamento abbia voluto conservare la norma transitoria anche dopo il DL 5/2012 conferma che i collegi sindacali rimangono in carica fino alla scadenza.

Per ciò che concerne la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il Ddl. sostituisce il Capo I del DL 212/2011 parlando di consumatore e stabilendo che quest’ultimo possa proporre, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, un piano contenente scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, oltre alle eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. La proposta non è ammissibile quando: il consumatore ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti in materia di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione; la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Inoltre, per coordinare il DL con la legge approvata in precedenza, è stato aggiunto il Capo I-bis, che modifica quanto disposto dalla L. 3/2012. Innanzitutto, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze, modalità di pagamento, eventuali garanzie e modalità per un’eventuale liquidazione dei beni. La proposta è ammessa quando il debitore: non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; non ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti (il DL parlava di 3 anni) alla medesima procedura di composizione della crisi.

Abrogate le misure finalizzate a rafforzare l’obbligo di mediazione
Infine, novità sul fronte della mediazione. In sede di conversione, è stato infatti abrogato l’art. 12 del DL 212, che prevedeva modifiche al DLgs. 28/2010, per effetto delle quali sarebbe stato rafforzato l’obbligo di mediazione, stabilendo che il capo dell’ufficio giudiziario dovesse vigilare sull’applicazione di quanto previsto nel caso di mediazione obbligatoria e adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, oltre al fatto che la condanna della parte costituita al versamento della sanzione, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, dovesse avvenire mediante ordinanza non impugnabile.

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