Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Dati catastali in dichiarazione per il 36% Indicazione dei dati catastali degli immobili nella nuova sezione III-B di UNICO PF da presentare nel 2012



Al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, in luogo della comunicazione di inizio lavori che doveva essere inviata al Centro Operativo di Pescara per i lavori avviati entro il 13 maggio 2011, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
L’adempimento si è reso necessario in seguito alla soppressione della citata comunicazione preventiva ad opera dell’art. 7, comma 2, lett. q) del DL 70 del 13 maggio 2011 (conv. L. 106/2011), nella quale venivano indicati i dati catastali o la richiesta di accatastamento dell’immobile.

Nel modello UNICO 2012 PF, definitivamente approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, tali dati devono essere esposti nel quadro RP, sezione III-B, righi da RP51 a RP54.
Dati delle locazioni e richieste di accatastamento

Come precisato dalle istruzioni di UNICO 2012 PF, la nuova sezione III-B del modello UNICO 2012 PF deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011.
I righi da RP51 a RP53 devono contenere i dati catastali identificativi dell’immobile. In particolare, nella colonna 1 “N. d’ordine immobile” deve essere riportato il numero progressivo identificativo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero (si tratta del numero indicato nella colonna 10 della Sezione III-A del quadro RP), nella colonna 3 deve essere indicato il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, nella colonna 4 deve essere iscritta la lettera “T” se l’immobile è censito nel catasto terreni, oppure la lettera “U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano, mentre nella colonna 5 deve essere indicato “I” se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), oppure “P” se si tratta di porzione di immobile. Devono essere riportate, inoltre, quando presenti, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale che identificano la “Sezione urbana” o il “Comune catastale” (col. 6), il numero di foglio (col. 7), il numero di particella (col. 8) e, se presente, il numero di subalterno indicati nel documento catastale (col. 9).

La colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio”, invece, deve essere barrata in due casi:
- se gli interventi sono iniziati prima del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL 70/2011 che ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva). Barrando la casella il contribuente dichiara di aver inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e, pertanto, le altre colonne relative ai dati catastali dell’immobile non devono essere compilate;
- se sono stati effettuati interventi su parti comuni condominiali successivamente al 14 maggio 2011. Barrando la casella, i singoli condomini dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In tal caso, nella colonna 3 della sezione III-A deve essere riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi RP51 e RP53, relative ai dati catastali dell’immobile. Tali dati, infatti, sono indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Altri elementi identificativi dell’immobile devono essere altresì indicati nel rigo RP54. In particolare, devono essere inseriti gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato nel caso in cui i lavori siano effettuati dal conduttore o comodatario (colonne da 3 a 6), oppure gli estremi della domanda di accatastamento se al momento di presentazione della dichiarazione l’immobile non è ancora stato censito (colonne da 7 a 9).
Nel primo caso, gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato possono essere ricavati dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio, oppure dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite SIRIA.
Se al momento di presentazione della dichiarazione l’immobile non è ancora stato censito, invece, nel modello di dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...