Anche nell'ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente può beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 (con riduzione delle stesse ad un terzo), a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Pertanto, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate potrebbe depotenziare lo strumento dell'accertamento con adesione, in tutti i casi in cui il soggetto viene spinto ad aderire solo dalla prospettiva di ottenere lo "sconto" sulle sanzioni?
E’ questo, in estrema sintesi, il principio che si trae da dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni “collegate al tributo cui si riferiscono”, che sono applicate “senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.
Tale procedimento, c.d. di “irrogazione immediata” perché non prevede, a differenza di quello delineato dall’art. 16 dello stesso decreto, la notifica dell’atto di contestazione con facoltà del trasgressore e degli obbligati in solido di produrre “deduzioni difensive”, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 29, lett. b), del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, è diventato, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l’unico procedimento utilizzabile nei casi di sanzioni collegate al tributo (omessa o infedele dichiarazione, omessa o infedele fatturazione o registrazione, ecc.).
In tali ipotesi, quindi, l’Ufficio dovrà irrogare le sanzioni fiscali, nella misura prevista, “con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità” (art. 17, comma 1), atto che, ancorché "contestuale" all'avviso di accertamento o di rettifica, “è connotabile, dal punto di vista strutturale, come atto autonomo e deve quindi essere motivato, a pena di nullità, secondo le prescrizioni dell'art. 16, comma 2”, vale a dire con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che l’Ufficio ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni (così la C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998).
L’art. 17, comma 2, consente la “definizione agevolata” dell’aspetto sanzionatorio, versando un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”.
Secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 180/E, la definizione agevolata prevista dal comma 2 dell’art. 17:
a) può essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento e produce, in punto di estinzione dell'obbligazione anche solidale, gli effetti propri dell'adempimento, impedendo, peraltro, l'irrogazione delle sanzioni accessorie;
b) è riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo. La definizione agevolata di cui trattasi, quindi, si differenzia dalla rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 (c.d. “acquiescenza all’accertamento”), cui conseguono, oltre alla riduzione delle sanzioni, gli ulteriori effetti premiali analogamente a quanto previsto in caso di adesione all’accertamento (irrilevanza dell’accertamento ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; limitazione dell’ulteriore azione accertatrice per la stessa annualità, che può essere esperita solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997; inapplicabilità di sanzioni ed interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali).
In sostanza, il trasgressore e gli obbligati solidali, cui deve essere notificato l’atto di rettifica o di accertamento che contiene anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono definire unicamente l’aspetto sanzionatorio, versando un terzo della sanzione irrogata (comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) e lasciando impregiudicati gli effetti dell’avviso di rettifica o di accertamento per quanto attiene al tributo.
Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il contribuente, per esempio, può pagare le sanzioni (in misura ridotta) ma impugnare la pretesa impositiva da cui scaturiscono le sanzioni medesime, ferma restando la irripetibilità di quanto versato a titolo sanzionatorio in caso di esito favorevole del contenzioso (Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, Risposta 9.1.).
Con la risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la facoltà di definire in via agevolata le sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di rettifica o di accertamento può essere utilizzata anche nell’ipotersi in cui il soggetto abbia presentato istanza di accertamento con adesione ed il relativo procedimento si sia concluso con esito negativo, vale a dire senza raggiungimento dell’accordo tra Fisco e contribuente.
Come noto, in presenza di istanza di adesione, il termine per l’impugnazione dell’atto viene sospeso per novanta giorni, in modo da garantire all’Ufficio ed al contribuente un termine ritenuto congruo per la definizione dell’eventuale adesione.
Se entro tale termine (90 più 60) le parti non raggiungono l’accordo, il contribuente può presentare ricorso alla commissione tributaria.
Sulla base di quanto chiarito ora dall’Agenzia delle Entrate, il soggetto, entro il termine per la presentazione del ricorso, può definire il solo aspetto sanzionatorio, versando un terzo delle sanzioni irrogate con l’atto di rettifica o di accertamento, impugnando comunque la pretesa impositiva dell’Ufficio. Si evidenza che tale facoltà non è concessa in caso di acquiescenza all’accertamento, di cui al citato art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, posto che tale norma non è applicabile ove il soggetto abbia formulato istanza di accertamento con adesione.
E’ evidente che la disposizione in esame, dopo il chiarimento fornito dall’Agenzia, potrebbe depotenziare lo strumento dell’accertamento con adesione, in tutti i casi in cui il soggetto viene spinto ad aderire solo dalla prospettiva di ottenere lo “sconto” sulle sanzioni.
Infatti, utilizzando la definizione agevolata di cui all’art. 17, comma 2, il contribuente potrebbe ottenere la predetta riduzione anche impugnando l’avviso di rettifica o di accertamento al termine del procedimento di adesione concluso negativamente.
E’ questo, in estrema sintesi, il principio che si trae da dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni “collegate al tributo cui si riferiscono”, che sono applicate “senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.
Tale procedimento, c.d. di “irrogazione immediata” perché non prevede, a differenza di quello delineato dall’art. 16 dello stesso decreto, la notifica dell’atto di contestazione con facoltà del trasgressore e degli obbligati in solido di produrre “deduzioni difensive”, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 29, lett. b), del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, è diventato, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l’unico procedimento utilizzabile nei casi di sanzioni collegate al tributo (omessa o infedele dichiarazione, omessa o infedele fatturazione o registrazione, ecc.).
In tali ipotesi, quindi, l’Ufficio dovrà irrogare le sanzioni fiscali, nella misura prevista, “con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità” (art. 17, comma 1), atto che, ancorché "contestuale" all'avviso di accertamento o di rettifica, “è connotabile, dal punto di vista strutturale, come atto autonomo e deve quindi essere motivato, a pena di nullità, secondo le prescrizioni dell'art. 16, comma 2”, vale a dire con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che l’Ufficio ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni (così la C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998).
L’art. 17, comma 2, consente la “definizione agevolata” dell’aspetto sanzionatorio, versando un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”.
Secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 180/E, la definizione agevolata prevista dal comma 2 dell’art. 17:
a) può essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento e produce, in punto di estinzione dell'obbligazione anche solidale, gli effetti propri dell'adempimento, impedendo, peraltro, l'irrogazione delle sanzioni accessorie;
b) è riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo. La definizione agevolata di cui trattasi, quindi, si differenzia dalla rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 (c.d. “acquiescenza all’accertamento”), cui conseguono, oltre alla riduzione delle sanzioni, gli ulteriori effetti premiali analogamente a quanto previsto in caso di adesione all’accertamento (irrilevanza dell’accertamento ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; limitazione dell’ulteriore azione accertatrice per la stessa annualità, che può essere esperita solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997; inapplicabilità di sanzioni ed interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali).
In sostanza, il trasgressore e gli obbligati solidali, cui deve essere notificato l’atto di rettifica o di accertamento che contiene anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono definire unicamente l’aspetto sanzionatorio, versando un terzo della sanzione irrogata (comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) e lasciando impregiudicati gli effetti dell’avviso di rettifica o di accertamento per quanto attiene al tributo.
Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il contribuente, per esempio, può pagare le sanzioni (in misura ridotta) ma impugnare la pretesa impositiva da cui scaturiscono le sanzioni medesime, ferma restando la irripetibilità di quanto versato a titolo sanzionatorio in caso di esito favorevole del contenzioso (Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, Risposta 9.1.).
Con la risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la facoltà di definire in via agevolata le sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di rettifica o di accertamento può essere utilizzata anche nell’ipotersi in cui il soggetto abbia presentato istanza di accertamento con adesione ed il relativo procedimento si sia concluso con esito negativo, vale a dire senza raggiungimento dell’accordo tra Fisco e contribuente.
Come noto, in presenza di istanza di adesione, il termine per l’impugnazione dell’atto viene sospeso per novanta giorni, in modo da garantire all’Ufficio ed al contribuente un termine ritenuto congruo per la definizione dell’eventuale adesione.
Se entro tale termine (90 più 60) le parti non raggiungono l’accordo, il contribuente può presentare ricorso alla commissione tributaria.
Sulla base di quanto chiarito ora dall’Agenzia delle Entrate, il soggetto, entro il termine per la presentazione del ricorso, può definire il solo aspetto sanzionatorio, versando un terzo delle sanzioni irrogate con l’atto di rettifica o di accertamento, impugnando comunque la pretesa impositiva dell’Ufficio. Si evidenza che tale facoltà non è concessa in caso di acquiescenza all’accertamento, di cui al citato art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, posto che tale norma non è applicabile ove il soggetto abbia formulato istanza di accertamento con adesione.
E’ evidente che la disposizione in esame, dopo il chiarimento fornito dall’Agenzia, potrebbe depotenziare lo strumento dell’accertamento con adesione, in tutti i casi in cui il soggetto viene spinto ad aderire solo dalla prospettiva di ottenere lo “sconto” sulle sanzioni.
Infatti, utilizzando la definizione agevolata di cui all’art. 17, comma 2, il contribuente potrebbe ottenere la predetta riduzione anche impugnando l’avviso di rettifica o di accertamento al termine del procedimento di adesione concluso negativamente.