Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Niente richiesta documenti se gia' a disposizione


Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno firmato un protocollo per la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro. Gli ispettori del lavoro non richiederanno più i documenti che sono già nella loro disponibilità in quanto presenti in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

Il personale ispettivo potrà richiedere al professionista la documentazione solo nei casi in cui sia materialmente impossibile l’accesso ai documenti tramite banche dati.

Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

L’elenco dei documenti in questione è riportato nell’allegato al protocollo, ne costituisce parte integrante, è potrà essere integrato in futuro con successivi accordi.

I documenti elencati nell’allegato sono i seguenti:

- le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i lavoratori domestici;

- i prospetti informativi collocamento obbligatorio legge n. 68/1999;

- le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965;

- l’attribuzione della matricola INPS;

- le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupata in agricoltura;

- il DURC;

- il certificato d’iscrizione CCIAA;

- il modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC;

- le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS;

- gli importi complessivamente versati tramite mod. F24;

- le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3 mensilità.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...