Sanzionabile il tardivo versamento delle rate successive alla prima Per l’applicazione delle sanzioni è sufficiente che vi sia il requisito di colpa, non essendo necessario il dolo
Per ovviare ai disagi causati dalla (potenziale) morosità del cliente, il professionista può concordare con quest’ultimo l’inserimento di una clausola ad hoc nel mandato professionale, che ne stabilisca il recesso qualora la parcella non venga saldata entro un termine prestabilito. Resta comunque ferma la necessità di avvertire tempestivamente il cliente del recesso, così da metterlo nelle condizioni di individuare un altro professionista in tempo utile.
Lo ha chiarito il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 367/2011, diffuso ieri e relativo a una richiesta di parere avanzata dall’Ordine di Perugia.
L’ODCEC perugino chiedeva conferma, innanzitutto, della legittimità di una clausola che preveda la sospensione della prestazione se, entro un termine congruo – pari, ad esempio, a 90 giorni – dall’emissione della parcella, il cliente non avesse onorato il pagamento. La seconda questione posta al Consiglio nazionale riguardava, poi, la possibilità di “reagire” alla morosità del cliente omettendo alcuni adempimenti, quali la liquidazione dell’IVA, la preparazione dei cedolini dei dipendenti o l’invio puntuale delle dichiarazioni tributarie.
Quanto a un’eventuale clausola contenuta nel mandato, il CNDCEC ripercorre la normativa del codice civile e il relativo orientamento giurisprudenziale. Si osserva, in primo luogo, che una clausola così definita potrebbe coincidere con la “clausola risolutiva espressa” prevista dall’art. 1456 c.c., secondo cui “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”. Perché la risoluzione si realizzi, “la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Esiste però – fa notare il Consiglio nazionale – un contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul punto, in base al quale il potere di recesso non è sufficiente ad evitare che le parti possano esercitare l’azione di risoluzione, di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Per contro, alcune pronunce di legittimità hanno evidenziato un distinguo tra i contratti di lavoro autonomo (risolvibili per mero “inadempimento”) e i contratti di prestazione d’opera intellettuale, caratterizzati da un vincolo fiduciario tra professionista e cliente e dalla prevalenza dell’interesse di quest’ultimo. In tale prospettiva, il professionista ha, dunque, un solo strumento per risolvere anticipatamente il rapporto di prestazione d’opera intellettuale, ossia il recesso ex art. 2237 c.c.
Due le condizioni necessarie per esercitare il recesso dal contratto: l’esistenza di una giusta causa e il fatto che il recesso debba compiersi senza arrecare “pregiudizio” al cliente. Stando alla dottrina – aggiunge il CNDCEC – per “giusta causa” può intendersi qualsiasi fatto, anche diverso dall’inadempimento, che pregiudichi il rapporto professionista-cliente impedendone la prosecuzione. Più in dettaglio, la mora del cliente compare tra le giuste cause di recesso individuate dalla giurisprudenza, insieme al sistematico inutilizzo dei pareri forniti dal professionista (cfr. Cass. civ. n. 5946 del 6 novembre 1980). In ogni caso, per non arrecare pregiudizio ai diritti del cliente, è opportuno comunicare in tempi adeguati la propria volontà di recesso.
La mora non giustifica lo svolgimento dell’incarico senza diligenza
Per quanto concerne la seconda questione proposta dall’ODCEC di Perugia, ossia la possibilità di non portare a termine alcuni adempimenti del contribuente moroso, il Consiglio nazionale ricorda che il Codice deontologico, all’art. 23 comma 2, prevede espressamente il divieto di “proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento”. Questo però non significa interrompere tout court la prestazione, senza averne dato notizia al cliente in tempi ragionevoli.
Si presume quindi che, fino all’avvenuta interruzione del mandato, il professionista non possa astenersi dall’effettuare gli adempimenti previsti: peraltro, in un caso analogo riguardante la professione forense, la Corte di Cassazione ha stabilito che la morosità del cliente giustifica il recesso ex art. 2237 c.c., ma non lo svolgimento dell’opera senza l’opportuna diligenza (cfr. Cass. n. 2661/1997).