Sanzionabile il tardivo versamento delle rate successive alla prima Per l’applicazione delle sanzioni è sufficiente che vi sia il requisito di colpa, non essendo necessario il dolo
È legittimo l’atto con cui l’Ufficio irroga la sanzione per il tardivo versamento di una rata successiva alla prima dell’importo complessivamente dovuto dal contribuente all’Amministrazione finanziaria a seguito di adesione al PVC. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 07/22/12 del 7 febbraio 2012.
Una srl era stata sottoposta a verifica, in esito alla quale veniva redatto il relativo PVC. La contribuente prestava integrale adesione ai contenuti dello stesso ex art. 5-bis del DLgs. 218/1997, chiedendo contestualmente la dilazione degli importi dovuti in quattro rate. L’Ufficio, pertanto, notificava ritualmente l’avviso di accertamento parziale ed entro la scadenza prevista la società versava la prima rata. Rimanendo in attesa di ricevere comunicazioni dall’Ufficio circa gli importi delle successive rate da versare, la contribuente ometteva di pagare la seconda entro la data prevista. L’Ufficio, quindi, inviava un sollecito, a seguito del quale la società provvedeva prontamente al pagamento. L’Agenzia delle Entrate, però, notificava anche un atto di irrogazioni di sanzioni per il tardivo versamento di tale seconda rata.
La contribuente proponeva, quindi, ricorso alla C.T. Prov. osservando che, in buona fede, era rimasta in attesa di comunicazioni da parte dell’Ufficio circa il pagamento delle rate successive, atteso che non avrebbe potuto conoscere gli importi da versare a titolo di tributi, sanzioni e interessi per ogni rata successiva alla prima. In sostanza, invocava, quindi, le obiettive condizioni di incertezza di cui all’art. 6, comma 2, del DLgs. 472/1997 e all’art. 10, comma 3, della L. 212/2000.
Secondo i giudici di prime cure, non vi era alcun dolo nel comportamento della contribuente che, una volta informata del ritardo, si era prontamente attivata e non aveva più reiterato tale condotta in relazione alle rate successive. In conclusione, quindi, il Collegio di prima istanza ha accolto il ricorso.
Opponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione impugnata con cui era stato erroneamente ritenuto che occorresse il dolo ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative in oggetto, mentre sarebbe sufficiente che ricorra soltanto la colpa, come previsto dall’art. 5, comma 1, del DLgs. 472/1997, in base al quale, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Per l’Ufficio, inoltre, nel caso di specie non ricorrevano neppure i presupposti per l’esenzione della responsabilità prevista dall’art. 6, comma 1, dell’ultimo decreto citato (errore incolpevole sul fatto), atteso che la srl era incorsa nell’errore (omissivo) per negligenza: dopo aver versato correttamente la prima rata, infatti, avrebbe dovuto predisporre un piano di ammortamento per i versamenti successivi o comunque avrebbe dovuto richiederlo all’Ufficio, così da rispettare le scadenze previste e gli impegni assunti in sede di adesione rateale.
Sufficiente la sussistenza del requisito di colpa
I giudici regionali, ribaltando la decisione di primo grado, hanno stabilito che alla luce della normativa richiamata dalla difesa erariale, è sufficiente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni in oggetto, la sussistenza del requisito della colpa, non essendo necessario il dolo. Nel caso di specie, la colpa della contribuente (negligenza) era di non aver tempestivamente provveduto al versamento della seconda rata, benché nelle avvertenze dell’avviso di accertamento parziale notificato vi fossero tutti gli elementi per poter individuare autonomamente gli importi costituenti le varie rate successive alla prima: nell’atto erano indicati, infatti, gli interessi dovuti per ogni giorno di dilazione ed era altresì specificato che le rate erano trimestrali, potendosi così facilmente ricostruire le scadenze e, quindi, il complessivo piano di ammortamento.
Secondo il collegio del riesame, pertanto, non era ravvisabile alcuna situazione di incertezza e, pur riconoscendo l’assenza di intenti frodatori da parte del contribuente, stabiliva che questi era incorso colposamente in errore, sicché le sanzioni irrogate erano legittime. La C.T. Reg. ha così accolto il ricorso del Fisco.
È appena il caso di aggiungere in proposito che l’art. 23, comma 17, lett. c), del DL 98/2011 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 8 del DLgs. 218/1997, prevedendo, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’immediata iscrizione a ruolo delle somme residue dovute, unitamente ad una maxisanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
È appena il caso di aggiungere in proposito che l’art. 23, comma 17, lett. c), del DL 98/2011 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 8 del DLgs. 218/1997, prevedendo, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’immediata iscrizione a ruolo delle somme residue dovute, unitamente ad una maxisanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.