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Srl semplificata anche per gli over 35?


Il Decreto sulle liberalizzazioni (DL 1/2012) ha introdotto nell’ordinamento la nuova figura giuridica delle società a responsabilità limitata semplificate (srls), destinate sostanzialmente ai soggetti sotto i 35 anni di età. Come ribadito nella Relazione illustrativa al decreto, tale limite anagrafico è stato previsto al fine di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, in analogia a quanto stabilito per il regime dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007, riformato dall’art. 27 del DL 98/2011, che, appunto, prevede la possibilità di fruire del beneficio fiscale per non più di cinque anni, ovvero anche dopo ma non oltre il periodo d’imposta in cui si compie il trentacinquesimo anno di età (non a caso il legislatore del DL 98/2011 lo ha rinominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”).

Ritornando alle srls, la disciplina di riferimento è recata dal nuovo art. 2463-bis c.c., aggiunto dall’art. 3 del DL 1/2012. Come già accennato, una delle caratteristiche peculiari, prevista dal primo comma, è che tale società semplificata può essere costituita soltanto da persone fisiche (sono, quindi, escluse quelle giuridiche) che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, il cui atto, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, deve essere redatto per atto pubblico, anche se il comma 3 del predetto art. 3 prevede espressamente che, in relazione ad esso, non sono dovuti onorari notarili.

Se è ben chiaro che le srls possono essere costituite soltanto da under 35 (anche da uno soltanto, ben potendo essere tali società unipersonali, costituite con atto unilaterale), non risulta ben chiaro, invece, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3 in sede di conversione in legge del decreto, che cosa accada alla srls costituita da under 35, che, però, poi, giungano a superare tale limite anagrafico.

Il legislatore, peraltro, nella formulazione iniziale dell’art. 2463-bis c.c., aveva previsto al sesto comma che, quando il singolo socio perde il requisito d’età, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, questi è escluso di diritto; se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, altrimenti opera la specifica causa di scioglimento della stessa ex art. 2484 c.c., appositamente modificato in tal senso dalla stessa prima versione dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL 1/2012. Insomma, nelle intenzioni del legislatore vi era senz’altro, inizialmente, la volontà di non consentire la prosecuzione della srls da parte di chi aveva raggiunto il predetto limite anagrafico.

Nessuna indicazione inerente il raggiungimento del limite d’età
In sede di conversione del decreto ad opera della L. 27/2012, però, è stato riscritto il predetto art. 3 e, con esso, l’art. 2463-bis c.c., che conteneva la disposizione illustrata. Nella nuova formulazione, il comma 4 di tale ultimo articolo si limita a stabilire che è vietata la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età anagrafica e l’eventuale atto è conseguentemente nullo. Non vi è più alcun riferimento alla trasformazione obbligatoria della società al venir meno del requisito anagrafico da parte di tutti i soci, né tantomeno è stata riproposta la disposizione che, modificando l’art. 2484 c.c., recava la specifica causa di scioglimento della srls, nel momento in cui tutti i soci avessero raggiunto il limite anagrafico previsto.

Se si esclude l’ipotesi di un legislatore sprovvisto di fini, si potrebbe ipotizzare, allora, che la mancata reiterazione delle precedenti disposizioni, in sede di conversione in legge del decreto, sia manifestazione della volontà legislativa di consentire che le srls possano proseguire anche dopo che i soci, under 35 al momento della costituzione, abbiano, poi, superato tale limite anagrafico.

Resta, invero, un’ultima possibilità di “bloccare” le srls over 35: lo statuto, infatti, per espressa previsione normativa (art. 3, comma 2, del DL 1/2012 convertito), deve essere tipizzato con decreto ministeriale e nulla vieta che, in tale sede, venga posta una clausola di esclusione dei soci over 35, piuttosto che una durata della società vincolata al raggiungimento di tale limite anagrafico da parte dei soci. Pertanto, per porre un punto fisso alla questione, occorrerà attendere l’emanazione del decreto ministeriale in oggetto, che dovrebbe avvenire entro il prossimo 24 maggio.

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