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Obbligato a pagare l’IMU l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale


I soggetti passivi dell’IMU sono individuati dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011. In linea di massima, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile. Tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).

In deroga al principio che individua il presupposto per l’applicazione dell’IMU nel possesso degli immobili, la soggettività passiva IMU, rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in leasing, è riferita al locatario finanziario a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso (la disposizione ricalca quella già contenuta, ai fini dell’ICI, nell’art. 3 comma 2 del DLgs. 504/92), mentre – rispetto alle aree demaniali in regime di concessione – soggetto passivo IMU è il concessionario.
In generale, se il diritto a fondamento del possesso non è la proprietà o un diritto reale di godimento, la soggettività passiva non si configura.

L’art. 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, introdotto in sede di conversione con la L. 44/2012, tuttavia, statuisce ora che, ai soli fini dell’IMU (e non con altri effetti sul piano civilistico), l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Pertanto, rispetto all’ex casa familiare, soggetto passivo IMU è in ogni caso il coniuge assegnatario, ancorché non titolare, neppure pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile. Se l’ex casa familiare risulta in parte (pro quota) anche di proprietà del coniuge assegnatario, la soggettività passiva compete a quest’ultimo:
- rispetto alla sua quota di comproprietà, in quanto titolare del diritto di proprietà;
- rispetto alla quota di comproprietà dell’altro coniuge (e/o altri soggetti), in quanto titolare di diritto di abitazione (ex art. 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, conv. L. 44/201).

Il regime di favore previsto ai fini dell’IMU rispetto all’abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione e, in caso di figli conviventi nell’alloggio, relativa maggiorazione), in presenza delle necessarie condizioni, diviene quindi appannaggio del coniuge assegnatario.
Per contro, rispetto all’ex casa familiare, il coniuge proprietario o titolare di diritti reali ma non assegnatario perde la soggettività passiva al tributo.

Ne discendono due ordini di conseguenze.
Da un lato, qualora il coniuge non assegnatario possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale un altro immobile sito nello stesso Comune, costituente la propria abitazione principale, potrà fruire rispetto ad esso del regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione) (non trova più applicazione la limitazione sancita in tal senso per l’ICI dall’art. 6 comma 3-bis del DLgs. 504/92).

Dall’altro, il coniuge non assegnatario, in quanto titolare della proprietà o altro diritto reale sull’ex casa familiare, sarà tenuto a dichiararne il relativo reddito fondiario. Infatti, essendo venuta meno la sua soggettività passiva all’IMU, rispetto all’ex casa familiare non dovrebbe scattare la valenza sostitutiva che il tributo municipale esplica rispetto all’IRPEF e alle relative addizionali sugli immobili non locati, a meno di non supporre che tale effetto sostitutivo possa intendersi in senso oggettivo (soluzione che pare francamente anomala: il coniuge non assegnatario indicherà nella propria dichiarazione l’IMU dovuta e assolta dall’ex coniuge?). Quanto all’entità del reddito fondiario generato dall’ex casa familiare in capo al coniuge titolare ma non assegnatario, occorre distinguere.

Tale reddito varierà in funzione dell’applicabilità o meno della maggiorazione di un terzo di cui all’art. 41 del TUIR, e risulterà pari, rispettivamente:
- alla rendita catastale, rivalutata del 5%, qualora l’ex casa familiare sia dimora abituale, oltre che dell’ex coniuge, anche di uno o più familiari (per familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ad esempio i figli), e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica (cfr. le istruzioni al modello UNICO 2012 PF - Appendice al fascicolo 1);
- alla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di un terzo (ex art. 41 del TUIR), in caso contrario (ad esempio, ex casa familiare abitata dal solo ex coniuge).

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