La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza del 18 gennaio 2012 n. 145, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine all’art. 2476, comma 7 c.c., ai sensi del quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori di srl i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Nel caso di specie, una srl conveniva in giudizio il precedente amministratore unico per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso provocati attraverso una serie di atti di mala gestio. L’amministratore, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, chiamava in giudizio un socio della srl, ipotizzando la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 7 c.c., “in quanto soggetto a conoscenza e partecipe di ogni scelta gestionale e amministrativa della società”. Il socio in questione, costituitosi a sua volta in giudizio, eccepiva, da un lato, l’inapplicabilità della norma, perché intervenuta solo successivamente ai fatti di causa e, dall’altro, di non aver avuto all’epoca dei fatti un ruolo attivo diretto nella gestione della società.
I giudici di primo grado (cfr. Trib. Milano 24 giugno 2008 n. 8180) accoglievano la domanda della società attrice, rigettando tutte le richieste del convenuto, che presentava appello.
La Corte d’Appello respinge l’impugnazione. In particolare, i giudici di secondo grado – confermando la correttezza della decisione assunta dal Tribunale – sottolineano, in primo luogo, come la fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7 c.c. sia in vigore dal 1° gennaio 2004 e non possa applicarsi a fatti, quali erano quelli di causa, accaduti in precedenza (nel medesimo senso si sono espressi anche Trib. Milano 9 ottobre 2008 e, più di recente, Trib. Roma 20 febbraio 2012).
Viene evidenziato, inoltre, come i titolari del diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dei soci che si siano resi responsabili delle attività di cui sopra debbano ravvisarsi nella società, nei soci e nei terzi danneggiati, mentre la legittimazione ad agire non possa essere riconosciuta all’amministratore. La responsabilità del socio, infatti, come desumibile dalla lettera della norma (“sono altresì responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi”) opera nell’ambito dell’azione sociale (ex art. 2476, comma 3 c.c.) o individuale (ex art. 2476, comma 6 c.c.) di responsabilità degli amministratori.
Dato l’ambito di operatività della norma, è da escludersi che in capo all’amministratore – convenuto perché ritenuto responsabile dei danni verso la società derivanti dall’inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall’atto costitutivo – possa essere riconosciuta la legittimazione ad agire per ottenere, nell’interesse della società, la condanna in solido del socio, posto che l’articolo in esame regola la situazione in cui concorrono due soggetti a cagionare il danno: l’amministratore, che compie l’atto; il socio, che si ingerisce mediante decisione o autorizzazione nell’attività gestoria dell’amministratore. La condanna in via solidale di tutti i responsabili può essere richiesta solo dal creditore. L’amministratore convenuto, peraltro, può, quale condebitore in solido, chiedere l’accertamento del vincolo di solidarietà con conseguente riconoscimento del diritto di regresso pro quota.
Diversi i presupposti dell’amministrazione di fatto
Dinanzi al Tribunale, inoltre, l’amministratore convenuto, nella memoria di replica, aveva provato a fondare la responsabilità del socio di srl non più sull’art. 2476, comma 7 c.c., ma sul fatto che lo stesso “ebbe a svolgere di fatto attività di amministrazione”. Il Tribunale dichiarava la domanda “nuova” non ammissibile.
La Corte d’Appello condivide tale soluzione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministratore – secondo il quale ci si trovava di fronte esclusivamente ad una diversa qualificazione del medesimo ruolo e presupposto in forza del quale era stato chiamato in giudizio il terzo – si doveva ravvisare un fatto del tutto nuovo e mai dedotto prima.
Infatti, la corresponsabilità del socio ex art. 2476, comma 7 c.c. e la figura dell’amministratore di fatto coprono due ambiti diversi, dal momento che per il ricorrere della figura dell’amministratore di fatto occorre che il soggetto interessato si sia ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale. Sicché, essendo diversi i presupposti di fatto che caratterizzano le due fattispecie, non è possibile ritenere indistintamente evocabile detta responsabilità laddove non siano tempestivamente presentati “conferenti allegazioni e elementi in fatto atti a configurarne i diversi estremi fondanti”.