Entro il 31 ottobre le
strutture ricettive turistico
-alberghiere con
oltre 25 posti letto sono
chiamate a presentare la domanda
di ammissione al piano
straordinario di adeguamento
antincendio (dm 16/03/2012).
È stato il decreto del ministero
dell’interno del 15 maggio 2012
che ha differito al 31 ottobre
l’adeguamento alla normativa
antincendio (che in precedenza
era stata fi ssata al 29 maggio).
In caso di omessa presentazione
dell’istanza e/o di mancata
ammissione al predetto Piano
straordinario antincendio, ad
esclusione di chi è già in possesso
di C.P.I., troveranno applicazione
le sanzioni di cui all’art. 4
del dpr n.151/2011. Per stabilire
se le strutture turistico ricettive
hanno i requisiti per l’ammissione
al Piano Straordinario
biennale, e per preparare la richiesta,
è necessario rivolgersi
ai tecnici che hanno assistito le
aziende a suo tempo nella stesura
del piano programmatico
per la pratica di adeguamento
alla normativa antincendio
e per il rilascio del nulla osta
provvisorio. Le misure di gestione
integrative della sicurezza
sono state disciplinate dal dm
16 marzo 2012 (pubblicato sulla
Gazzetta Uffi ciale n. 76 del
30 aprile 2012). Le misure integrative
devono prevedere un
servizio interno di sicurezza,
permanentemente presente
durante l’esercizio e ricompreso
nel piano di emergenza, al
fi ne di consentire un tempestivo
intervento di contenimento e di
assistenza all’esodo. Le strutture
ricettive già dotate di un servizio
interno di sicurezza, previsto
come misura alternativa
a disposizioni di prevenzione
incendi devono integrare tale
servizio con un numero suffi -
ciente di addetti. Tale servizio
integrativo, deve tenere conto
della valutazione dei rischi
d’incendio e deve essere costituito
da un numero minimo di
addetti: a) fi no a 100 posti letto:
non inferiore ad una unità; b)
oltre 100 e fi no a 300 posti letto:
due unità, con l’aggiunta di una
ulteriore unità per ogni incremento
della capacità ricettiva
di 150 posti letto.
Fonte: Italiaoggi