Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

In UNICO vanno segnalati tutti i costi «black list»



In UNICO vanno segnalati tutti i costi «black list»


Con la circolare n. 35/2012 l’Agenzia delle Entrate ha recepito senza modifiche le risposte rese nel corso della videoconferenza MAP dello scorso 31 maggio sul regime di deducibilità dei costi “black list” previsto dall’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR.

Il quadro che emerge è abbastanza preoccupante, in quanto la circolare ritiene obbligatoria l’indicazione separata di tutti i costi che derivano, in modo diretto o indiretto, da operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. L’esempio che si cita è quello di un bene strumentale acquistato da uno di tali soggetti: per questo bene non occorrerebbe solo segnalare, nel modello UNICO, gli ammortamenti o le eventuali svalutazioni, ma anche le minusvalenze che dovessero emergere a seguito della sua cessione, anche se effettuata verso un soggetto italiano.

Si tratta, come detto, di un’estensione che va oltre il dettato letterale della norma, che riguarda le “operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori” a fiscalità privilegiata, quando invece, seguendo la circolare, si dovrebbero comunicare anche operazioni interne come quella sopra presa ad esempio. Si sperava, quindi, che tale risposta della videoconferenza non venisse recepita dalla circolare, in quanto in questo modo occorrerebbe tenere “memoria” dell’origine dei beni acquistati; sarebbe, probabilmente, stato più logico ritenere soddisfatto l’obbligo di indicazione separata con la sola segnalazione del solo primo componente negativo dedotto in dichiarazione (in genere il costo di acquisto del bene), ovvero degli ammortamenti nel caso di beni strumentali, senza poi tenere conto delle successive operazioni che intercorrono tra soggetti residenti.

Non contrasta, invece, con il dato normativo la risposta contenuta nel paragrafo 4.2 della circolare, secondo cui rientrano tra i costi assoggettati al regime previsto nell’art. 110, comma 10, del TUIR anche le perdite sui crediti vantati verso i soggetti localizzati nei paradisi fiscali (pur riguardando, normalmente, la norma operazioni nelle quali l’impresa italiana figura nella veste di cliente e quella estera nella veste di fornitore), anche se ci si chiede che interesse abbia l’Amministrazione a vedere l’indicazione separata di un costo a fronte del quale il ricavo è già stato tassato (all’atto dell’emissione della fattura nei confronti del cliente estero).

Ci sono poi problemi pratici nella dimostrazione delle esimenti. La prima di esse (svolgimento, da parte della controparte estera, di un’attività commerciale effettiva) potrebbe, infatti, risultare impossibile (se, ad esempio, la perdita è stata dedotta a fronte dell’irreperibilità del cliente) o molto difficile (se, ad esempio, a fronte della situazione di illiquidità del cliente sono state avviate azioni legali a seguito delle quali è di fatto impensabile che il cliente stesso fornisca bilanci, relazioni sulla propria struttura organizzativa, ecc. a richiesta dell’impresa italiana).

Da segnalare anche le perdite su crediti
Appare poi, a prima vista, ai limiti del surreale la dimostrazione ex post dell’effettivo interesse economico per un’operazione sfociata in una perdita; sul punto, però, la circolare afferma che è sufficiente dimostrare che l’operazione originaria dal quale è scaturito il credito rispondeva al requisito dell’effettivo interesse economico per cui, ad esempio, se si tratta di una vendita di prodotti standardizzati appare sufficiente dimostrare che le condizioni praticate al cliente estero non di discostavano da quelle comunemente praticate dall’impresa.

La circolare 35/2012 conferma, poi, che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 110, comma 10, del TUIR non solo i componenti negativi che si originano da transazioni commerciali, ma anche gli oneri di natura finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, necessaria l’indicazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati che abbiano avuto origine da operazioni con una controparte (banca, ovvero altra istituzione finanziaria) residente o localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata. Occorrerebbe però, a questo punto, da parte delle imprese, una verifica su componenti (civilisticamente) finanziarie sulle quali non constano indicazioni ufficiali da parte della prassi: ci si riferisce, in particolare, alle perdite su cambi che, se si aderisce all’impostazione assunta dalla circolare 35/2012, dovrebbero anch’esse essere indicate in modo separato in sede di dichiarazione, se relative a transazioni (commerciali sia attive che passive, ovvero finanziarie) effettuate con controparti “black list”.

Fonte: Eutekne

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...