La nuova responsabilità negli appalti «frena» i corrispettivi I dubbi applicativi e le molte incongruenze della disciplina prevista dal DL 83/2012 stanno causando ritardi nel pagamento delle prestazioni
La nuova responsabilità negli appalti «frena» i corrispettivi
I dubbi applicativi e le molte incongruenze della disciplina prevista dal DL 83/2012 stanno causando ritardi nel pagamento delle prestazioni
Urge chiarezza sulla documentazione relativa a ritenute e IVA versate
La nuova disciplina relativa alla responsabilità negli appalti, prevista dall’art. 13-ter del DL n. 83/2012 convertito, sta determinando fortiritardi nel pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettuate in esecuzione di contratti di appalto.
In estrema sintesi, lo schema che si è venuto a delineare è il seguente. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’Erario per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità non sussiste se l’appaltatore acquisisce la documentazione dell’esecuzione dei versamenti. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione della documentazione da parte di quest’ultimo dell’avvenuto adempimento.
Per quanto concerne il committente, lo stesso non ha la responsabilità solidale dei versamenti di ritenute ed IVA con appaltatore e subappaltatore; tuttavia, è soggetto a una sanzione se provvede al pagamento senza aver ricevuto dai fornitori del servizio la documentazione attestante i versamenti e fosse accertato che gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Sulla base di questa norma, i committenti stanno comunicando ai fornitori che il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione ricevuta è subordinato alla presentazione della documentazione probatoria.
Uno dei dubbi applicativi della norma riguarda proprio tale documentazione; si discute se la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla norma debba necessariamente risultare dall’asseverazione rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, comma 1 del DLgs. n. 241/1997 e art. 3, comma 3, lett. a) del DPR n. 322/1988 (dottori commercialisti, CAF, ecc.) o se, invece, esista un’alternativa meno onerosa.
Sul punto, si osserva che, in base al tenore letterale della disposizione, l’asseverazione non è obbligatoria, nel senso che si ritiene possibile ricevere (dal punto di vista del committente) anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 2 e 47 del DPR n. 445/2000. La questione non è indifferente, anche in termini di costi per l’impresa, in quanto, evidentemente, la dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata dal legale rappresentante dell’appaltatore o del subappaltatore, senza doversi rivolgere a soggetti terzi. Un precedente che depone in tal senso è il decreto interministeriale n. 74/2008, emanato in attuazione di una disciplina analoga, poi abrogata.
Sul punto, si osserva che, in base al tenore letterale della disposizione, l’asseverazione non è obbligatoria, nel senso che si ritiene possibile ricevere (dal punto di vista del committente) anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 2 e 47 del DPR n. 445/2000. La questione non è indifferente, anche in termini di costi per l’impresa, in quanto, evidentemente, la dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata dal legale rappresentante dell’appaltatore o del subappaltatore, senza doversi rivolgere a soggetti terzi. Un precedente che depone in tal senso è il decreto interministeriale n. 74/2008, emanato in attuazione di una disciplina analoga, poi abrogata.
Altro aspetto rilevante è se l’asseverazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio siano di per sé sufficienti o se, invece, il committente (o l’appaltatore) debba ricevere unadocumentazione probatoria in allegato (modello F24 relativo alle ritenute versate o all’IVA relativa alle prestazioni oggetto del contratto di appalto). Nel dubbio, alcuni committenti richiedono la documentazione probatoria in allegato alla asseverazione; quest’ultima, come detto, dovrebbe essere alternativa a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
A prescindere da tali aspetti, va evidenziato che la normativa, quanto alla richiesta concernente la documentazione relativa al versamento IVA, presenta più di un’incongruenza; basti pensare alla circostanza che la liquidazione periodica può chiudersi con un credito o al fatto che il regime dell’IVA per cassa, per il quale il legislatore ha innalzato il limite di volume d’affari fino a 2 milioni di euro, è in contraddizione con l’obbligo del prestatore di attestare l’effettuazione del versamento IVA al fine del pagamento del corrispettivo della operazione stessa.
Da ultimo, si evidenzia che, nel settore edile, l’assolvimento dell’IVA avviene con il sistema dell’inversione contabile (“reverse charge”) e, quindi, ovviamente non può sussistere alcun obbligo del prestatore di attestare al committente che l’IVA è stata regolarmente versata, giacché questo onere è a carico del committente stesso.
Fonte: Eutekne