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Beni ai soci col doppio passaggio - I problemi operativi all’orizzonte dopo lo slittamento della comunicazione al 2 aprile 2013


Beni ai soci col doppio passaggio

IMPOSTE E TASSE
Di Fabrizio G. Poggiani 

I problemi operativi all'orizzonte dopo lo slittamento della comunicazione al 2 aprile 2013

Bonifico unico e accordo scritto certificano la concessione


Bonifico unico e accordo scritto entro l'anno, per «certificare» la concessione in godimento dei beni d'impresa utilizzati dai soci, dall'imprenditore individuale o dai familiari, nel rispetto dei diritti sanciti dallo Statuto dei contribuenti.
L'Agenzia delle entrate ha rinviato il termine per la presentazione della comunicazione dei beni ai soci che slitta al 2/4/2013 ed è intervenuta sulla neutralizzazione della possibile doppia imposizione in capo ai soci di società trasparente e sull'obbligo di certificare la concessione in godimento (ItaliaOggi del 26/9/2012).
Il dl 138/2011 ha introdotto norme destinate a contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione (fittizia) dei beni (auto e immobili, in particolare) alle società o nell'ambito dell'impresa che risultano, di fatto, utilizzati dagli stessi soci o dall'imprenditore individuale e dai propri familiari.
Uno dei problemi che queste disposizioni hanno fin da subito evidenziato è la necessità di «certificare» la concessione in godimento dei beni oggetto di comunicazione. Nella circolare 36/E/2012, l'agenzia ha ribadito quanto già precisato nella precedente circolare 24/E/2012 affermando che, al fine di quantificare il reddito diverso in capo al socio o all'imprenditore individuale o familiare, «_ il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene_»; detta predisposizione ha la funzione, sempre secondo le Entrate, di evitare che il contribuente esegua una sorta di arbitraggio di natura tributaria, finalizzato a realizzare un vantaggio economico. Tuttavia né le disposizioni di riferimento, né il provvedimento direttoriale del 16/11/2011, richiedono tale certificazione, che la disciplina sui cosiddetti «beni di comodo» si rende applicabile dal 1° gennaio scorso e che i chiarimenti ministeriali sono arrivati a periodo d'imposta in corso (la circolare 24/E è del 15 giugno e la circolare 36/E è del 24 settembre). Con la circolare 36/E l'Agenzia ha attenuato la portata del precedente chiarimento, precisando che «_ in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo_»; resta difficile, in assenza di una qualsiasi forma scritta, riuscire a dimostrare i contenuti «essenziali» (corrispettivo, inizio e durata del godimento del bene ecc.), soprattutto fin dall'inizio del periodo d'imposta (2012), in modo «certo e oggettivo». Si pensi alla sola situazione dell'imprenditore individuale, che ha acquistato l'autovettura nella sfera imprenditoriale, giacché utilizza la stessa anche per l'attività d'impresa; difficilmente lo stesso risulta in possesso di una scrittura che regolamenti la gestione del bene tra le parti (da sé a se stesso), anche per effetto della presunzione di inerenza già sancita nella limitazione imposta dall'articolo 164 del Tuir. Per sopperire a tale mancanza, posta la debordante richiesta del fisco sulla certezza dei contenuti contrattuali del godimento anche in presenza della fattispecie appena enunciata, nel rispetto dei diritti presidiati dallo Statuto dei contribuenti, si ritiene possibile procedere, stante la tardività della richiesta formulata dalle Entrate e in presenza di precedenti analoghi, redigendo una scrittura con data certa (registrazione, timbro postale, delibera autenticata dal notaio, Pec e quant'altro) tra le parti (concedente e utilizzatore) entro la chiusura di questo esercizio (primo periodo d'imposta nel quale la disciplina impatta ai fini tributari), eseguendo il pagamento dello stesso corrispettivo indicato entro la medesima data, anche in un'unica soluzione. Tale soluzione, almeno per il primo periodo di applicazione, potrebbe realizzare una perdita (in termini di gettito) da parte dell'erario, ma non permette ulteriori arbitraggi nei periodi d'imposta successivi (2013 in poi) e darebbe la possibilità ai contribuenti di andare incontro al fisco, evitando future difficoltà «dimostrative» dei contenuti dell'accordo tra le parti. Ulteriore problema deriva dalla necessità di rideterminare gli acconti del 2012, tenendo conto dell'applicazione delle disposizioni in commento almeno in sede di determinazione del secondo acconto con applicazione dei soli interessi nella misura del 4% (circolare n. 24/E/2012), in presenza di soggetti che hanno in pancia numerosi beni. Come da comma 36-duodevicies, dell'art. 2, dl n. 138/2011, il contribuente (o il professionista tenutario delle scritture contabili) deve procedere nella verifica di quasi un'intera annualità dei costi di ogni mezzo, al fine di applicare puntualmente la disciplina, con difficoltà dal punto di vista del reperimento dei dati dalle sole scritture contabili che, come noto, evidenziano i documenti di riferimento ma non sono così analitiche da indicare se il costo di quella riparazione rispetto al costo del pedaggio sono riferibili a un veicolo o all'altro. 
Fonte: TGCOM

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