Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Per l’accertamento da studi, un aiuto anche da altri «sintomi» di evasione Secondo la Cassazione, nel corso dell’attività istruttoria possono essere «innestate» altre variabili anche relative a diverse metodologie di controllo


Per l’accertamento da studi, un aiuto anche da altri «sintomi» di evasione

Secondo la Cassazione, nel corso dell’attività istruttoria possono essere «innestate» altre variabili anche relative a diverse metodologie di controllo

In caso di ricorso alla metodologia della ricostruzione induttiva fondata sugli studi di settore, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti, ma può fondare l’avviso di accertamento anche su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

A questa conclusione è giunta di recente la Sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 4 ottobre scorso, n. 16939, ha legittimato il comportamento dell’Amministrazione finanziaria non necessariamente ancorato al riscontro pedissequo e completo dei dati propedeutici alle risultanze degli studi di settore; a condizione, però, che sussistano altri elementi che possano suffragare la presunzione della condotta evasiva.

La vicenda rimessa ai giudici di legittimità riguardava il caso di un contribuente nei cui confronti il giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo si basava, sì, sugli studi di settore, ma anche alla stregua del reddito dichiarato dal contribuente e, quale ulteriore elemento corroborante le presunzioni, considerava la circostanza che il medesimo avesse acquistato un’autovettura Mercedes e un’imbarcazione negli anni successivi a quello accertato, in aggiunta a tre altre auto possedute, oltre a un immobile di otto vani.

Pertanto, con l’ordinanza in commento, la Sezione tributaria ha ribadito come l’Amministrazione finanziaria possa fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore: per questi ultimi, però, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore medesimo, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr. anche Cass. n. 16430 del 27 luglio 2011).

Nel caso di specie, trattandosi di un contribuente persona fisica, le risultanze di Gerico venivano ulteriormente supportate dagli “incrementi patrimoniali” conseguiti dal contribuente negli anni successivi a quello accertato, incrementativi di un patrimonio già considerevole: una correlazione resa possibile, e convincente, per il caso di specie proprio grazie alla soggettività tributaria del contribuente (ben diversa sarebbe stata la questione laddove il soggetto accertato da studi fosse stata una società di capitali e la liaison avesse interessato “personalmente” i soci).
In sostanza, il giudice di merito aveva avvalorato l’“anomalia” degli incrementi patrimoniali realizzati successivamente al periodo d’imposta caratterizzato dalla “non congruità”, in ordine alla quale, peraltro, il contribuente non aveva fornito elementi sufficienti a vincere la relativa presunzione legale (relativa).

Possibili punti di contatto tra studi e nuovo accertamento sintetico
L’ordinanza è interessante perché convalida la condotta tenuta dall’Ufficio che, probabilmente, rappresenterà una costante nel prossimo futuro: la possibilità che, nel corso dell’attività istruttoria a carico di un contribuente, possano essere “innestate”, a fini rafforzativi delle presunzioni, ulteriori variabili anche riferibili a diverse metodologie di controllo.
Pertanto, non soltanto punti di contatto tra studi di settore e “vecchio” redditometro, ma anche, per stare all’attualità, con il nuovo accertamento sintetico – tanto nella sua declinazione della ricostruzione fondata sulla spesa “effettiva” quanto su quella “coefficientata” relativa al nuovo paniere dei 100 elementi indice di capacità contributiva – e con le risultanze finanziarie – siano esse derivanti da indagini condotte ordinariamente ovvero “sinteticamente”, ossia relative al riscontro dell’andamento dei saldi nel corso del periodo d’imposta secondo la nuova e più spedita modalità varata dalla manovra di Natale dello scorso anno.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...