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Abitazione principale a portata ridotta ai fini IVIE


I residenti in Italia possono ora benef iciare dell’aliquota dello 0,4% per tale immobile e
relative pertinenze posseduti all’estero
Le persone f isiche residenti in Italia, e che risultano soggetti passivi
IVIE, possono f ruire dell’aliquota ridotta dello 0,4% per
l’abitazione principale e relative pertinenze possedute all’estero.
La previsione è contenuta nel comma 15-bis dell’art. 19 del DL n.
201/2011, come da ultimo modif icato ad opera della L. n. 228/2012.
Tale agevolazione era, originariamente, limitata ai soli immobili
detenuti dai f unzionari pubblici italiani che prestano la loro attività
presso organizzazioni internazionali.
Si tratta di una disposizione f inalizzata a prevenire censure da parte degli organi
comunitari per violazione del principio della libertà di stabilimento.
Appare interessante verif icare a quali f attispecie si applica, in concreto, tale
previsione, in quanto non è molto f requente che un soggetto residente f iscalmente in
Italia abbia un’
abitazione principale all’estero. Al riguardo, per comprendere l’esatta portata
applicativa della disposizione in commento, è essenziale partire dai criteri che
determinano lo status di residente in Italia a norma dell’art. 2, comma 2, del TUIR. In
particolare, per l’attribuzione della residenza f iscale italiana, oltre alla condizione
temporale della maggior parte del periodo di imposta (ossia per almeno 183 giorni
nell’anno solare), deve ricorrere uno dei seguenti criteri di collegamento:
- iscrizione all’Anagraf e: requisito di natura f ormale;
- residenza civilistica: l’art. 43, comma 2, c.c. la identif ica nella “dimora abituale” per il
ricorrere della quale necessitano due elementi: uno oggettivo (la permanenza in un
determinato luogo) e l’altro soggettivo (intenzione di dimorarvi abitualmente);
- domicilio civilistico: l’art. 43, comma 1, c.c. lo def inisce come il luogo in cui una
persona ha stabilito la sede principale dei suoi af f ari e interessi.
Ai nostri f ini, il criterio che assume maggior rilievo è il terzo. Inf atti, secondo
l’interpretazione costante dell’Amministrazione f inanziaria (C.M. n. 304/1997 e
circolare Agenzia delle Entrate n. 50/2002), si considera f iscalmente residente in Italia
chi, pur avendo trasf erito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività
f uori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi f amiliari e sociali in
Italia. È, ad esempio, il caso di Tizio che decide di trasf erirsi all’estero per lavoro, ivi
comprando un immobile, continuando a disporre in Italia di un’abitazione a titolo di
locazione destinata alla dimora della f amiglia. In tale ipotesi, il soggetto è da
considerarsi sicuramente residente ai f ini f iscali in Italia, in quanto sede principale dei
propri interessi f amiliari e, come tale, soggetto al versamento dell’IVIE sull’immobile di
proprietà situato all’estero. L’imposta sarà, quindi, dovuta nella minor misura dello
0,4%, laddove l’immobile all’estero sia adibito ad abitazione principale da Tizio.
Può accadere che, in tali ipotesi, si conf igurino situazioni di doppia residenza,
laddove, applicando le norme f ormali interne degli Stati, il soggetto risulti residente in
tutti e due i Paesi. Tale questione va risolta alla luce dell’eventuale convenzione sulle
doppie imposizioni sottoscritta dagli Stati coinvolti che, se redatta secondo il modello
OCSE, conterrà una serie di criteri alternativi (tie-break rules) da utilizzarsi per
individuare in quale dei due Stati contraenti il contribuente debba considerarsi
unicamente residente. Tra questi merita di essere citata la regola per la quale una
persona f isica, considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata
residente nello Stato contraente nel quale ha un’“abitazione permanente” (a titolo di
proprietà o in locazione) e, qualora disponga di un’abitazione permanente in entrambi
gli Stati, è considerata residente nello Stato nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
Potrebbe essere il caso, ad esempio, di Caio, residente in Italia ove possiede un
immobile in proprietà in cui dimora la f amiglia, che ha acquistato una casa all’estero e
decide di trasf erirvisi per almeno 184 giorni. L’abitazione detenuta all’estero, dove
Caio dimorerà per la maggior parte del periodo di imposta, dovrebbe considerasi
abitazione principale e, quindi, scontare l’IVIE nella misura ridotta. Viceversa, per
l’altro immobile sito in Italia, Caio sarà tenuto a versare l’IMU in misura ordinaria

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