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I nuovi obblighi di fatturazione ampliano la comunicazione "black list"

I nuovi obblighi di fatturazione ampliano la comunicazione "black list"
Le novita' introdotte, dal 1o gennaio, con la Legge di stabilita' dovrebbero estendere gli obblighi di comunicazione anche per tali cessioni di beni

/ Sandro CERATO
/ Venerdi' 04 gennaio 2013

Le nuove regole concernenti gli obblighi di fatturazione anche per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, introdotte a far data dal 1° gennaio 2013 dalla Legge di stabilità, comportano un ampliamento delle operazioni interessate dalla comunicazione di cui all'art. 1 del DL n. 40/2010 (comunicazione "black list"). Secondo la predetta disposizione, infatti, rientrano nell'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione secondo la disciplina prevista ai fini IVA. Ciò che rileva, ai fini dell'inclusione nella comunicazione, è quindi l'obbligo di registrazione dell'operazione nei registri IVA, che sussiste se antecedentemente è stata emessa la fattura, quale adempimento prodromico alla registrazione stessa.

Con il DM 5 agosto 2010, il Legislatore aveva già introdotto una prima deroga alla predetta regola, stabilendo con l'art. 3 che l'obbligo di comunicazione fosse esteso anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero ricevute dagli stessi. Tale obbligo, come chiarito anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 53/2010prescindevadall'obbligo sottostante di emissione della fattura (che fino al 31 dicembre scorso sussisteva, nell'ambito delle operazioni attive, per le sole prestazioni di servizi generiche, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un Paese Ue), con la conseguenza che rientrava nell'obbligo di comunicazione qualsiasi prestazione di servizio(anche quelle in deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies) carente del presupposto territoriale, effettuata nei confronti di soggetti black list. Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/2010, aveva giustificato l'obbligo di inclusione delle predette operazioni sul presupposto del loro particolare rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto delle frodi IVA negli scambi con l'estero.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013, a partire dal 1° gennaio 2013 sussiste l'obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori campo IVA, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (nuovo comma 6-bis dell'art. 21 del DPR 633/72), con la conseguenza che per tali operazioni è necessario adempiere altresì agli obblighi di registrazione ai fini IVA (oltre a ricordare che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari). A tale proposito, è bene evidenziare che la predetta Legge di stabilità ha modificato anche il testo dell'art. 23 del DPR 633/72, stabilendo che, "per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma". Tale disposizione, quindi, sancisce l'obbligo di registrazione ai fini IVA anche delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale ai fini IVA.

Per le prestazioni di servizi attive, confermato precedente orientamento

Ora, combinando le novità normative illustrate con la disciplina prevista ai fini della comunicazione delle operazioni black list, deriva che:
- per le prestazioni di servizi "attive", le novità normative confermano quanto già indicato dalla prassi dell'Agenzia (circ. n. 53/2010), ossia che l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte quelle carenti del presupposto territoriale, sia generiche (art. 7-ter), sia in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies), effettuate nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;
- per le cessioni di beni, per le quali fino al 31 dicembre scorso l'obbligo di fatturazione (e registrazione) sussisteva solamente per le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (vecchio art. 7-bis), l'estensione degli obblighi di fatturazione a tutte le cessioni di beni fuori campo IVA dovrebbe comportare un "automatico" ampliamento degli obblighi di comunicazione a tutte le cessioni, fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi black list, in quanto operazioni per le quali sussistono gli obblighi di registrazione ai fini IVA.

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