Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Comunicato stampa: "Sospensione elezioni CN"


Comunicato stampa: "Sospensione elezioni CN"

La decisione del Consiglio di Stato di sospendere le elezioni del Consiglio nazionale, in attesa di decidere nel merito della questione, è la prova di quanto l'Unione Giovani ha sostenuto sin dal principio di questa brutta pagina della nostra professione: non decidendo e disponendo la ripetizione delle elezioni, il Ministero della Giustizia ha fatto tutto tranne che proteggere la Categoria dal clamore mediatico che esso stesso, con le sue mancate decisioni e piroette interpretative, aveva in modo determinante concorso a creare.
Comunque vada a finire questa vicenda, rimangono due certezze.
La prima: quelli che più di tutti pagano il prezzo di questa vicenda dissennata sono i 114mila iscritti all'Albo, sempre più increduli di fronte a vicende cui nemmeno la peggiore politica ci aveva abituato.
La seconda: bastava che il Ministero adottasse a settembre il criterio interpretativo che si è dato a gennaio, sconfessando se stesso con incredibile soavità, e nulla di tutto questo sarebbe accaduto.
Non a caso, già in precedenti occasioni, l'Unione Giovani si è chiesta se la Categoria non dovrebbe agire contro il Ministero per il grave danno di immagine che, con la condotta dei suoi alti funzionari, le ha arrecato.
Quando un commercialista sbaglia e cade in contraddizioni interpretative così grossolane, paga.
Nella pubblica amministrazione, invece, per gli alti dirigenti sembrerebbe non esistere il concetto di responsabilità che, viceversa, proprio loro per primi, pretendono di applicare con severità e, spesso, inelasticità a liberi professionisti e imprenditori.
Fino a quando non verrà corretto questo assurdo squilibrio, questo Paese, prima ancora che questa Categoria, non avrà futuro.

La Giunta UNGDCEC

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...