Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Comunicato stampa: "Sospensione elezioni CN"


Comunicato stampa: "Sospensione elezioni CN"

La decisione del Consiglio di Stato di sospendere le elezioni del Consiglio nazionale, in attesa di decidere nel merito della questione, è la prova di quanto l'Unione Giovani ha sostenuto sin dal principio di questa brutta pagina della nostra professione: non decidendo e disponendo la ripetizione delle elezioni, il Ministero della Giustizia ha fatto tutto tranne che proteggere la Categoria dal clamore mediatico che esso stesso, con le sue mancate decisioni e piroette interpretative, aveva in modo determinante concorso a creare.
Comunque vada a finire questa vicenda, rimangono due certezze.
La prima: quelli che più di tutti pagano il prezzo di questa vicenda dissennata sono i 114mila iscritti all'Albo, sempre più increduli di fronte a vicende cui nemmeno la peggiore politica ci aveva abituato.
La seconda: bastava che il Ministero adottasse a settembre il criterio interpretativo che si è dato a gennaio, sconfessando se stesso con incredibile soavità, e nulla di tutto questo sarebbe accaduto.
Non a caso, già in precedenti occasioni, l'Unione Giovani si è chiesta se la Categoria non dovrebbe agire contro il Ministero per il grave danno di immagine che, con la condotta dei suoi alti funzionari, le ha arrecato.
Quando un commercialista sbaglia e cade in contraddizioni interpretative così grossolane, paga.
Nella pubblica amministrazione, invece, per gli alti dirigenti sembrerebbe non esistere il concetto di responsabilità che, viceversa, proprio loro per primi, pretendono di applicare con severità e, spesso, inelasticità a liberi professionisti e imprenditori.
Fino a quando non verrà corretto questo assurdo squilibrio, questo Paese, prima ancora che questa Categoria, non avrà futuro.

La Giunta UNGDCEC

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...