I nuovi obblighi di f atturazione e registrazione impongono il monitoraggio di tutte le
cessioni di beni extraterritoriali
Scade il prossimo 28 f ebbraio 2013 il termine per l’invio della
prima comunicazione “black list” dell’anno, rif erita alle
operazioni attive e passive imputabili alla mensilità di
gennaio.
È, quindi, questo il primo banco di prova per testare gli ef f etti
delle novità in materia di f atturazione e registrazione delle
operazioni, introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 e
applicabili alle operazioni ef f ettuate dal 1° gennaio 2013.
Tecnicamente, non vi sono modif iche al testo dell’art. 1 del DL 40/2010 (che ha
introdotto l’adempimento) e alle relative disposizioni di attuazione. I possibili nuovi
obblighi di comunicazione derivano, però, dal f atto che oggetto del monitoraggio sono
le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina dell’IVA;
attraverso l’ampliamento degli obblighi di f atturazione si sono ampliati anche quelli di
registrazione delle operazioni e, per un ef f etto di “trascinamento”, quelli di
monitoraggio delle operazioni ai sensi del DL 40/2010, se la controparte è un
operatore economico localizzato in uno Stato a f iscalità privilegiata.
Le nuove operazioni soggette a f atturazione obbligatoria dal 1° gennaio 2013 sono
contemplate dall’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72. Esse riguardano:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (f atta eccezione per talune operazioni
esenti) ef f ettuate nei conf ronti di soggetti comunitari debitori d’imposta nel proprio
Stato membro;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef f ettuate
al di f uori dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le modif iche apportate al DPR 633/72 non
dovrebbero avere ef f etti signif icativi sugli obblighi di comunicazione. Anche prima del
2013, inf atti, i soggetti passivi IVA italiani erano già tenuti a monitorare le prestazioni
di servizi (attive e passive) non soggette a IVA per carenza del requisito di
territorialità, indipendentemente dal f atto che esse f ossero f atturate e registrate o
meno, in f orza del contenuto del DM 5 agosto 2010.
Va comunque ricordato che il monitoraggio è
escluso per i rapporti con i privati, ragione per cui anche eventuali operazioni oggi con
f atturazione obbligatoria non rientrano nelle comunicazioni “black list” se la
controparte, benché localizzata in uno Stato a f iscalità privilegiata, non ha la natura di
operatore economico.
Nelle comunicazioni del 2013 le cessioni di beni all’estero
Più complessa è la situazione delle cessioni di beni. Al di là di operazioni “standard”
quali le esportazioni o le cessioni intracomunitarie (queste ultime normalmente
rappresentano l’eccezione, visto che gli Stati inclusi nelle black list sono generalmente
extracomunitari), le uniche cessioni soggette a f atturazione obbligatoria erano
rappresentate dalle cessioni di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a
vigilanza doganale. Con l’estensione operata dalla Legge di Stabilità 2013, sono ora
soggette a f atturazione anche tutte le cessioni di beni extraterritoriali, con la
conseguenza che, ad esempio, se una società italiana avesse in proprietà un bene in
Singapore e lo cedesse ad una società ivi localizzata, all’obbligo di f atturazione e
registrazione dell’operazione si accompagnerebbe quello di segnalazione nelle
comunicazioni black list.
Appaiono dubbie alcune casistiche, quale quella dell’
acquisto di carburante all’estero, sulla quale si era concentrata l’Agenzia delle Entrate
nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, concludendo per l’esclusione proprio in quanto
il DM 5 agosto 2010 impone di monitorare le prestazioni di servizi escluse da IVA per
carenza del requisito di territorialità, ma non le cessioni di beni (tra i quali rientra il
carburante) extraterritoriali. Non risulta chiarissimo il trattamento della f attispecie
nell’attuale contesto normativo: l’obbligo di f atturazione per le cessioni extraterritoriali
dovrebbe, inf atti, rif erirsi alle operazioni attive, e non a quelle passive, per cui appare
sostenibile l’esclusione di queste ultime anche nelle comunicazioni relative al 2013, in
quanto trattasi di operazioni territorialmente rilevanti all’estero per le quali non vige
obbligo di autof atturazione (diversamente, per le prestazioni di servizi extraterritoriali
l’obbligo previsto dal DM 5 agosto 2010 si rif erisce indistintamente a quelle rese e a
quelle ricevute).
Qualora si intendesse inserire in modo cautelativo tali operazioni negli elenchi, va
comunque tenuto conto che l’obbligo scatta solo se il relativo ammontare