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Sanabile l'omessa presentazione della Dichiarazione Imu


Entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 è domenica), coloro che
erano obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 4
f ebbraio scorso possono regolarizzare la loro posizione.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2012, inf atti, il modello dichiarativo doveva essere
presentato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Uf f iciale del DM 30 ottobre 2012 (con detto decreto è stato approvato il
modello, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, di dichiarazione IMU),
scadenti appunto il 4 f ebbraio 2013 (in quanto il 3 era domenica).
Alle violazioni IMU, così come per l’ICI, si applicano le sanzioni previste:
- dall’art. 14 del DLgs. n. 504/92, in virtù del rinvio operato dall’art. 9 comma 7 del
DLgs. n. 23/2011, le cui disposizioni sono f atte salve dall’art. 13 comma 13 del DL n.
201/2011 (conv. L. n. 214/2011);
- dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che f issa, in generale, per tutti i tributi,
le sanzioni per ritardato o omesso pagamento.
Nello specif ico, la normativa cui si rinvia per l’applicazione delle sanzioni alle
violazioni IMU prevede che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione (si
noti che si sta parlando soltanto di omessa presentazione della dichiarazione e non di
dichiarazione inf edele, per la quale è prevista una sanzione che va dal 50% al 100%
della maggiore imposta dovuta o di altre tipologie di violazioni), sia applicabile una
sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 51 euro (per un
approf ondimento, si rinvia alla Scheda Eutekne).
Stante quanto premesso, l’autore di omissioni o irregolarità, commesse
nell’applicazione delle disposizioni tributarie, può rimediarvi spontaneamente, f ruendo
di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative, attraverso l’istituto del
“ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione non è già
stata constatata dall’Amministrazione f inanziaria, non sono iniziati accessi, ispezioni o
verif iche e non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto f ormale conoscenza.
Sanzione ridotta con presentazione entro il 6 maggio
Tornando alla violazione che qui ci interessa, la
sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a 90 giorni.
In altre parole, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’imposta eventualmente non
versata, con un minimo di 5,10 euro (10% di 51 euro), se la dichiarazione IMU è
presentata entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 cade di domenica). La circ. Agenzia
delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 (§ 19.5) ha chiarito che, qualora il termine per il
ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata f estiva, il versamento si
considera tempestivo se ef f ettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il ravvedimento si perf eziona ef f ettuando, entro 90 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione, il pagamento della sanzione ridotta,
dell’imposta eventualmente dovuta e degli interessi legali calcolati giorno per giorno,
dalla data del pagamento scaduto a quella di ef f ettivo pagamento.
Entro lo stesso termine, inf ine, si dovrebbe presentare la
dichiarazione al Comune interessato, allegando la copia del versamento e indicando
che si tratta di un ravvedimento operoso per tardiva presentazione della
dichiarazione.
Dovrebbe valere anche per l’IMU, inf atti, quanto previsto per l’ICI: alla dichiarazione
presentata tardivamente si doveva allegare la f otocopia della ricevuta di versamento.
Nelle “annotazioni” occorreva scrivere “Ravvedimento operoso per tardiva
presentazione della dichiarazione” e specif icare le somme versate a titolo di imposta,
interessi e sanzione.
Sul punto, tuttavia, sarebbero opportune ulteriori istruzioni ministeriali.

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