Con riferimento alle
misure antiriciclaggio
previste dal dlgs
231/2007, l’inasprimento
delle attività di ispezione
della GdF presso gli studi
professionali rende quanto
mai opportuna una rifl essione
sullo stato dell’arte.
Invero, se il perimetro della
rifl essione fosse circoscritto
alle segnalazioni di operazioni
sospette provenienti
dai professionisti si dovrebbe
concludere che l’obiettivo del
legislatore è naufragato. Nel
corso del primo semestre del
2012 alla Uif sono pervenute,
su un totale di 1113 segnalazioni
inviate da professionisti,
solo 31 segnalazioni da parte
di dottori commercialisti e 10
da parte di esperti contabili.
Il dato è a dir poco deludente,
posto che l’impianto
generale della normativa
antiriciclaggio, di matrice comunitaria,
si fonda proprio
sul presupposto che la collaborazione
da parte dei destinatari
della disciplina possa
consentire l’intercettazione di
operazioni di criminalità economica
che sottendano reati
di riciclaggio.
Nondimeno, gli studi professionali
sono letteralmente
oppressi da misure che, ove
adottate pedissequamente, di
fatto rischiano di paralizzarne
l’attività e che costituiscono,
al di là del dichiarato fi ne
di prevenzione e contrasto ai
reati di riciclaggio, l’ennesimo
presidio antievasione fi scale.
La «collaborazione attiva
» richiesta dal legislatore
ai professionisti si traduce,
in concreto, nell’adozione di
idonee procedure di adeguata
verifica della clientela,
conservazione dei documenti,
registrazione dei dati, valutazione
del rischio e comunicazione:
il tutto al fi ne di
individuare eventuali operazioni
sospette di riciclaggio da
segnalare tempestivamente
alla Uif.
A tal fi ne, la nostra categoria
ha dovuto acquisire familiarità
non solo con la normativa
primaria, ma anche con
la regolamentazione attuativa
e con la prassi applicativa,
indispensabili per la corretta
predisposizione dei presidi
obbligatori ex lege. Ed è proprio
dalla prassi che promanano
alcune delle indicazioni
maggiormente restrittive,
frutto di un’interpretazione
non sempre conforme al dato
letterale della norma. Si pensi
all’ambito applicativo degli
obblighi di adeguata verifi ca
della clientela, esteso in via
squisitamente interpretativa
a un insieme di attività professionali
che nulla hanno a
che vedere né con le «operazioni
» realizzate tramite una
prestazione professionale, né
tantomeno con i presupposti
del riciclaggio.
Con riferimento alla registrazione
delle informazioni,
poi, non si può fare a meno
di ricordare che la direttiva
60/2005/CE non contempla
alcun obbligo di registrazione,
limitandosi a prevedere
l’imposizione, nei confronti
dei destinatari della disciplina,
di un obbligo di conservazione
dei documenti.
In altre parole, l’adempimento
più pesante con il quale
normalmente si misura la
tenuta degli studi professionali
è stato imposto non già
a livello comunitario, bensì
dal nostro legislatore, che in
tal modo ha aggiunto un altro
importante tassello alla lotta
all’evasione fi scale.
Qualche considerazione critica,
dunque, si impone.
Non pare davvero che tutto
ciò che è richiesto ai professionisti
sia essenziale al
perseguimento degli scopi
della normativa, né che il
proliferare della massa cartacea
(sotto forma di fascicoli
piuttosto che di registri)
richiesta dal dlgs. 231/2007
sia davvero indispensabile
all’individuazione di potenziali
riciclatori.
Ma soprattutto non pare
possibile che, all’atto dei
controlli sui professionisti,
l’attenzione del controllore
si sposti inopportunamente
dalle attività del potenziale
riciclatore a quelle degli studi
professionali.
La collaborazione attiva
richiesta ai professionisti
dal legislatore è senza dubbio
connaturata alle funzioni
di interesse pubblico ad essi
riconosciute. In quest’ottica
non può e non deve essere
considerato responsabile il
rifi uto tout court degli obblighi
antiriciclaggio; di contro,
può e deve essere considerata
urgente e improcrastinabile
la razionalizzazione degli
adempimenti, eliminando
quelli non espressamente
previsti dalla legislazione
comunitaria e richiedendo
ai professionisti un adempimento
corretto e conforme
alla norma primaria di tutti
gli altri.
Solo in tal modo, nel complesso
sistema di prevenzione
del riciclaggio, è possibile
ricondurre il ruolo dei professionisti
alla loro naturale
e fisiologica sfera d’azione,
garantendo allo Stato la loro
collaborazione attiva, ma al
contempo liberando gli studi
professionali dalla gogna di
inutili adempimenti.