Il Ministero del lavoro ha annunciato che e' stato firmato il decreto interministeriale che ha stabilito i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Conoscenza, esperienza e capacità didattica: questi i requisiti che deve possedere il formatore-docente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre al prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Nel premettere che l'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/08 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare criteri di certificazione della figura del formatore per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tenuto conto anche delle particolarità dei settori di riferimento, con comunicato pubblicato in G.U. del 18 marzo 2013, si annuncia che il 6 marzo 2013 e' stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi della richiamata normativa.
In sintesi si prevede quanto segue:
- Definizione del formatore "qualificato" (possesso di requisiti e prerequisito - titolo di studio - fissati dal decreto quali requisiti minimi richiesti)- Definizione dei casi in cui non è necessario il soddisfacimento dei requisiti indicati- Definizione dei casi in cui il formatore difetti dei prerequisiti.
Deve essere garantita la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Sono altresì dettate le norme che regolano l'aggiornamento professionale del formatore-docente.
Il decreto entra in vigore tra 12 mesi in ragione della circostanza che la figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese.
Inoltre, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezioni; al termine di detto periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di possedere uno dei criteri indicati dal decreto.
