In vista della presentazione del modello, alcuni esempi numerici per il calcolo del limite di spesa
agevolabile da indicare
L’art. 11 del DL n. 83/2012, con riferimento alle spese sostenute tra il 26
giugno 2012 e il 30 giugno 2013, relative agli interventi volti al recupero
del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR), ha innalzato da
48.000 a 96.000 euro l’ammontare massimo entro il quale le spese
sostenute per l’intervento agevolato assumono rilevanza ai fini della
detrazione, la cui aliquota, parallelamente, è innalzata dal 36% al 50%.
Così come avvenuto in passato in relazione ai vari cambi di aliquota della
detrazione (dal 41% al 36% e viceversa), per individuare quali siano le
spese che beneficiano dell’incremento della detrazione IRPEF dal 36% al
50%, e del correlato innalzamento del tetto massimo di rilevanza delle spese da 48.000 a
96.000 euro, il legislatore valorizza il momento del loro sostenimento: in ossequio al c.d.
“principio di cassa”, fa fede la data del bonifico.
Beneficiano così dell’aliquota e del tetto di spesa “potenziati” le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 30 giugno 2013, a prescindere:
- dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla
data del 26 giugno 2012 e/o successivo alla data del 30 giugno 2013);
- dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del 26
giugno 2012);
- dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti
anteriormente al 26 giugno 2012 (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%).
Come di seguito evidenziato, l’ammontare massimo di rilevanza delle spese agevolate deve
essere riferito a ciascuna unità immobiliare residenziale, incluse le relative pertinenze, ancorché
posseduta o detenuta da più soggetti in regime di comproprietà o contitolarità.
Inoltre, detto limite va commisurato:
- a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più
periodi d’imposta;
- nonché, nei termini oltre esplicitati, a ciascun periodo d’imposta.
Dopo tale premessa, di seguito alcuni esempi numerici attinenti alla determinazione
dell’ammontare delle spese agevolabili al 36 o al 50%, tenendo presente che tale importo dovrà
essere indicato nella colonna 9, sezione III A del modello 730/2013.
Esempio n. 1
Su una stessa abitazione un soggetto passivo IRPEF spende:
- 15.000 euro tra il 1° gennaio 2012 e il 25 giugno 2012;
- 88.000 euro tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.
I primi 15.000 euro spesi sono detraibili al 36%, mentre gli 88.000 euro spesi sono detraibili al
50% per 81.000 euro (96.000-15.000).
Nel modello 730/2013 dovranno essere compilati due diversi righi:
- il primo rigo conterrà, nella colonna 1, l’indicazione dell’anno di sostenimento delle spese
“2012”, nella colonna 2 il codice identificativo dell’aliquota del 36% “2”, nella colonna 8 il numero
della rata che sarà utilizzata per il 2012 “1” e nella colonna 9 l’importo delle spese sostenute
pari a 15.000 euro;
- il secondo rigo conterrà, nella colonna 1, l’indicazione dell’anno di sostenimento delle spese
“2012”, nella colonna 2 il codice identificativo dell’aliquota del 50% “3”, nella colonna 8 il numero
della rata che sarà utilizzata per il 2012 “1” e nella colonna 9 l’importo delle spese sostenute
pari a 88.000 euro.
Esempio n. 2
Tuttavia, anche qualora, nel primo periodo, si fossero sostenute spese per un ammontare
complessivo superiore al tetto ordinario di 48.000 euro, qualora, nel secondo periodo, venissero
sostenute ulteriori spese, queste ultime rileverebbero ai fini della detrazione potenziata (50%)
fino a concorrenza del nuovo tetto massimo di rilevanza (96.000), considerato al netto di
48.000 euro di plafond già utilizzati prima del 26 giugno 2012. Ad esempio, se per il medesimo
intervento di recupero edilizio svolto su un appartamento di civile abitazione un soggetto
spende:
- 50.000 euro tra il 1° gennaio 2012 e il 25 giugno 2012,
- 64.000 euro tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012,
mentre i primi 50.000 euro sostenuti prima del 26 giugno 2012 rilevano entro il limite del vecchio
tetto di 48.000 euro e sono detraibili al 36%, i 64.000 euro spesi tra il 26 giugno 2012 e il 31
dicembre 2012 rilevano entro il limite di 48.000 euro, pari alla differenza tra il nuovo tetto
massimo di rilevanza (96.000 euro) e quanto già spesato per lo stesso intervento sul medesimo
immobile (50.000 euro), considerato entro il vecchio limite di rilevanza (48.000 euro), e sono
detraibili al 50%.
In altre parole, sono detraibili: al 36% le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per 48.000
euro; al 50% le spese sostenute dal 26 giugno 2012 per ulteriori 48.000 euro.