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Per il «caro petrolio», comunicazione dei consumi entro il 30 aprile

Al fine di fruire dei benefici fiscali per il primo trimestre 2013, è necessario utilizzare l’apposito
software aggiornato
Con riferimento al credito d’imposta relativo al “caro petrolio”, per quanto
attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo
2013, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti
deve essere presentata entro il 30 aprile, da compilare utilizzando il
software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane
(www.agenziadogane.gov.it).
Con la nota 26 marzo 2013, infatti, l’Agenzia ha reso noto che è stato
pubblicato il software aggiornato per la compilazione e la stampa
dell’apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto
informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle
Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione
dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
Si ricorda che, a seguito dell’art. 61 del DL 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012,
il beneficio fiscale consistente nel rimborso del gasolio per autotrazione ha ora struttura
trimestrale e non più annuale.
In attuazione dell’art. 61, comma 4 del citato DL, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in
ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
l’Agenzia delle Dogane evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609
euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo
2013.
Tanto premesso, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto:- gli esercenti
attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate (lett. a);
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre
1997 n. 422 e relative leggi regionali di attuazione (lett. b);
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla L. 28
settembre 1939 n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato DLgs. n. 422/97 (lett. c);
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone (lett. d).
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o
dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) presentano,
pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti con
l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000 n. 277,
entro il sopraindicato termine del 30 aprile 2013.
Infatti, è ora prevista la possibilità di chiedere il
rimborso entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare, mentre le previgenti
disposizioni prevedevano una sola richiesta annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla
scadenza dell’anno solare.
Utilizzo entro il 31 dicembre per il credito di inizio 2012
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, le istruzioni al modello UNICO 2013 SC precisano
che il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2012 potrà essere
utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro dell’eventuale
eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del 2012 potranno, invece,
essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014; da tale data decorre il termine,
previsto dall’art. 4, comma 3 del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso
in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere
presentate entro il 30 giugno 2015.
Occorre, inoltre, evidenziare che i crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a
decorrere dal 2012 non sono più assoggettati al limite annuale alle compensazioni, pari a
250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello UNICO.
Per la fruizione dell’agevolazione in compensazione mediante modello F24, deve essere
utilizzato il codice tributo 6740.
Nella nota dell’Agenzia delle Dogane viene, inoltre, confermato che i soli esercenti l’attività di
trasporto di persone di cui alle suddette lett. b), c) e d) possono comprovare i consumi di
gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con
scheda carburante; gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lett. a),
sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto

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