L’Agenzia delle Entrate uf f icializza, nella circolare n. 13/2013, l’orientamento f inora af f idato a documenti
non uf f iciali
Con la circ. n. 13 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha f ornito numerose
precisazioni, in materia di detrazioni, cedolare secca, immobili inagibili ai f ini
IMU, decorrenza dell’IVIE, incentivi per il rientro dei lavoratori e contributo di
solidarietà.
In materia di cedolare secca, la circolare (al § 4) af f ronta due quesiti.
Innanzitutto, è arrivato il chiarimento uf f iciale relativo all’inutilità della
“conf erma” dell’opzione per la cedolare secca per i contratti di locazione che,
rientrando nel regime transitorio, avevano applicato la cedolare direttamente
in UNICO 2012.
Si ricorda che il DLgs. 23/2011, che ha introdotto la cedolare secca, aveva previsto la possibilità – per i
contratti già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto – di optare per il regime sostitutivo per i
redditi prodotti nel 2011, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi per il 2012. Tuttavia, la circ.
26/2011 aveva a chiare lettere imposto che, per mantenere l’opzione anche per le annualità successive, i
contribuenti dovessero presentare il modello 69 esprimendo l’opzione in esso, entro il termine per il
pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità (ovvero entro 30 giorni dallo scadere dell’annualità).
Tale impostazione creava un ulteriore obbligo (operante, peraltro, solo in relazione ai contratti oggetto
della disciplina transitoria e non per quelli “a regime”), che è stato spesso disatteso o adempiuto in ritardo.
A f ronte dei ritardi, d’altro canto, gli uf f ici perif erici hanno assunto i comportamenti più disparati, f ino a che,
con una nota non uf f iciale, l’Agenzia delle Entrate ha af f ermato che anche l’opzione espressa in UNICO
2012 (come quella espressa nel modello 69, alla registrazione dei nuovi contratti) valesse per tutta la
durata del contratto (salva revoca) e non necessitasse di alcuna successiva “conf erma” (si veda “Cedolare
secca in cerca di chiarimenti uf f iciali” del 16 f ebbraio 2013).
Era necessario, però, che tale chiarimento dell’Agenzia trovasse spazio in un documento uf f iciale, che
potesse uf f icialmente superare quanto af f ermato nella circ. 26/2011.
A ciò ha provveduto la circ. 13 di ieri, secondo la quale devono ritenersi superate le indicazioni f ornite, in
materia, dalla circ. 26/2011, in quanto l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi per il 2012
(UNICO o 730), anche se non conf ermata per le annualità successive con il modello 69, esplica ef f etti per il
periodo residuo di durata del contratto, purché non venga revocata.
Tuttavia – aggiunge l’Agenzia – l’opzione espressa in dichiarazione non vincola per le annualità successive
se l’intenzione del contribuente di non applicare l’imposta sostitutiva viene palesata mediante
comportamento concludente (volto all’applicazione dell’IRPEF e dell’imposta di registro). In breve, quindi, in
tal caso, la revoca del regime sostitutivo può essere manif estata tacitamente.
Anche il secondo quesito relativo alla cedolare secca esaminato dalla circ. 13/2013 concerne le modalità di
applicazione della cedolare in ipotesi di contratti soggetti alla disciplina transitoria.
In particolare, si f a rif erimento all’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo inviato per tempo la
raccomandata all’inquilino (e non avendo operato aumenti di canone), non abbia poi applicato la cedolare
secca in UNICO 2012. Secondo l’Agenzia, in tal caso, per poter applicare la cedolare secca già sui redditi
2011, deve presentare la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012, entro il 30 settembre 2013, con
applicazione della cedolare secca. Tale opzione avrà valenza per tutta la durata del contratto, ma è
necessario che il contribuente si metta in regola con i versamenti non ef f ettuati:
- dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011;
- dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012 (il saldo, poi, deve essere
corrisposto nei termini ordinari).
Inoltre – aggiunge l’Agenzia – ove il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai
f ini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011 e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012,
potrà presentare istanza per la correzione del codice tributo, indicando:
- l’importo versato a titolo di acconto e saldo IRPEF 2011 da considerare versato a titolo di acconto e
saldo della cedolare secca per il 2011;
- l’importo versato a titolo di acconto IRPEF 2012 da considerare versato a titolo di acconto della cedolare
secca per il 2012.
Ove la corresponsione degli acconti e del saldo della cedolare risultino carenti, troveranno applicazione le
sanzioni e gli interessi, ma non potrà applicarsi il ravvedimento operoso, per gli acconti 2011, essendone
scaduti i termini.
D’altro canto, invece, l’
imposta di registro già versata non può essere restituita, in quanto così dispone espressamente l’art. 3
comma 4 del DLgs. 23/2011.