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Compensi amministratori indeducibili senza la delibera

Per la Cassazione, vale il principio enunciato dalle Sezioni Unite, anche se espresso nel solo contesto civile
In un precedente articolo (vedasi “Compensi amministratori, deducibilità
«vincolata» alla delibera assembleare” dello scorso 20 luglio) avevamo messo in
evidenza come l’orientamento della Cassazione non f osse ancora netto sul
sancire la mancanza di deducibilità dei compensi erogati agli amministratori di
società in assenza di delibera assembleare.
Ecco che la Corte di Cassazione, con la sentenza 20265 depositata ieri, ha
af f ermato tale principio.
La sentenza impugnata aveva condiviso le doglianze del contribuente, sul
carattere deducibile del compenso anche in assenza della delibera, in ragione del f atto che esso era
comunque stato iscritto a Conto economico, e che (ma per appurare tale f atto sarebbe necessario
visionare i f atti di causa) emergeva da ulteriore documentazione.
I giudici di Cassazione richiamano la sentenza delle Sezioni Unite 21933/2008, ove la sezione civile della
Suprema Corte aveva sancito la necessità di una specif ica delibera assembleare, in assenza della quale il
diritto al compenso non può ritenersi presente.
Come ben risulta dal testo della pronuncia delle Sezioni Unite, il tutto origina dall’interpretazione di norme
del codice civile, che nulla hanno a che vedere con il diritto tributario.
In altre parole, se è vero che i costi sono deducibili se inerenti, imputati a Conto economico e scaturenti da
elementi certi e precisi, allora va da sé che il dogma della Cassazione, contenuto nella sentenza di ieri,
traballa un tantino.
Forse si intende dire che il costo (quindi il compenso) è certo solo se contenuto nella delibera
assembleare?
Così non pare.
Dalle parole utilizzate dai giudici sembra proprio che per dedurre il compenso sia necessaria la delibera.
Parte della giurisprudenza di merito, come evidenziato in precedenti interventi, non era però stata di questa
opinione.
Ad esempio, è stato af f ermato che se il diritto al compenso emerge dal verbale dell’assemblea di nomina
dell’amministratore, dal verbale del consiglio di amministrazione di accettazione della stessa e
dall’approvazione del bilancio (che implicitamente ratif ica il compenso), esso è deducibile (C.T. Prov. Torino
23 giugno 2011 n. 96/5/11), e che il carattere deducibile di una posta è subordinato alla sussistenza dei
requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR (C.T. Reg. Firenze 25 novembre 2008 n. 170/31/8).
Bisogna dare più rilievo alle norme del TUIR
Subordinare, in via incondizionata come f atto dalla Cassazione, la deducibilità alla delibera assembleare,
signif ica inquinare la normativa f iscale con disposizioni del codice civile, che hanno tutt’altra ratio, non a
caso sono “sotto” la giurisdizione del giudice civile, le cui sentenze non f anno nemmeno “stato” in sede
f iscale.
Per f arla breve, se un costo è certo, ma deriva da un contratto nullo civilisticamente, non è detto che, prima
della sentenza del giudice civile, venga meno la nullità (anzi, applicando con i “paraocchi” l’autosuf f icienza
della giurisdizione tributaria, ciò non succederebbe nemmeno dopo il giudicato civile, non avente valore nel
sistema del DLgs. 546/92).
Il Fisco non può recuperare a tassazione il costo in quanto inesistente perché deriva da un contratto nullo,
eseguendo una sorta di vaglio incidentale sulla nullità del contratto traendone le debite conseguenze sul
versante f iscale.
Così dovrebbe essere per i compensi erogati in assenza di delibera, quindi si conf ida in un revirement
giurisprudenziale.
Tanto detto, se accettiamo la tesi della Cassazione, come potrà il Fisco rigettare la domanda di rimborso
proposta dall’amministratore che a questo punto non poteva tassare i compensi in quanto non contenuti
nella delibera assembleare?

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