Con la determina RGS del 21 giugno 2013 sono state definite le modalità di invio dei dati relativi alla prima formazione del registro dei revisori legali: entro il prossimo 23 settembre i revisori iscritti nel Registro devono aggiornare i propri dati ed inserire gli eventuali incarichi di revisione legale, previo accreditamento personale all’area riservata. Con la circolare n. 34/RGS, il MEF interviene a fornire i primi chiarimenti sul contenuto informativo del Registro dei revisori legali.
La determina 21 giugno 2013 del Ragioniere Generale dello Stato ha fissato le modalità di trasmissione telematica delle informazioni inerenti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.
I soggetti destinatari dell’adempimento, ivi compreso il personale del MEF che risulti regolarmente iscritto al Registro, sono pertanto tenuti a prender parte, entro il termine del 23 settembre 2013 (90 giorni dalla data di pubblicazione della determina), alle operazioni di “prima formazione” che consentiranno di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni. L’aggiornamento e l’integrazione dei dati dovrà avvenire unicamente con modalità telematiche.
Le informazioni richieste
Dati anagrafici
La circolare n. 34/RGS/2013 sottolinea l’importanze di verificare la correttezza dei dati anagrafici (in particolare, il codice fiscale e l’indirizzo) e di procedere, in caso di variazione, al tempestivo aggiornamento.
Dati relativi agli incarichi
La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali.
Con l’istituzione delle due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), il legislatore ha voluto rendere più stringenti gli obblighi della formazione continua nei confronti dei revisori che esercitano concretamente tale attività oltre che prevedere, a tutela degli interessi coinvolti, il controllo di qualità sull’operato degli stessi.
Oltre che all’obbligo formativo e al controllo di qualità, i revisori iscritti nella sezione attivi sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”.
Quali incarichi concorrono alla qualificazione di “revisore attivo”? Al fine di individuare correttamente tali incarichi e il relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, la circolare n. 34/RGS/2013 precisa che è considerata revisione legale “la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto o, nel caso in cui sia effettuato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/Ce vigenti in tale Stato membro”; tale definizione conduce necessariamente all’espressione di un giudizio sul bilancio effettuata ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 39/2010. Alla luce di ciò, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono pertanto da considerare assimilabili alla “revisione legale” le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie (quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto).
Sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo) per i quali è previsto che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro. Non sono invece oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere, quindi, espressamente conferito al collegio sindacale stesso dallo statuto societario.
Pertanto, al fine di qualificare l’attività come revisione legale al di fuori dei tipi societari nelle quali è sempre obbligatoria, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile dei bilanci.
Devono essere, inoltre, comunicati, per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi:
- quanto alla durata dell’incarico, va specificata sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza(individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione), avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo;
- riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale, gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale); devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente “realizzati dagli iscritti” e quindi i compensi erogati direttamente al revisore (non vanno pertanto indicati eventuali compensi soggetti al regime della “onnicomprensività”).
Opzione tra elenco dei revisori “attivi” e sezione dei revisori “inattivi”
A regime, sono destinati ad essere collocati d’ufficio nella sezione relativa ai revisori inattivi quei soggetti che non hanno assunto almeno un incarico di revisione legale o la collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione. Saranno, inoltre, collocati su base volontaria nella sezione inattivi tutti coloro che in qualsiasi momento ne facciano richiesta, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale in una società di revisione legale.
Il revisore inattivo, conseguentemente, non può svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l’anzianità di iscrizione, ed è soggetto al pagamento del contributo annuale.
Infine, in caso di mancata trasmissione delle informazioni, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge, i revisori legali e le società di revisione legali sono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.
I soggetti destinatari dell’adempimento, ivi compreso il personale del MEF che risulti regolarmente iscritto al Registro, sono pertanto tenuti a prender parte, entro il termine del 23 settembre 2013 (90 giorni dalla data di pubblicazione della determina), alle operazioni di “prima formazione” che consentiranno di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni. L’aggiornamento e l’integrazione dei dati dovrà avvenire unicamente con modalità telematiche.
Le informazioni richieste
Dati anagrafici
La circolare n. 34/RGS/2013 sottolinea l’importanze di verificare la correttezza dei dati anagrafici (in particolare, il codice fiscale e l’indirizzo) e di procedere, in caso di variazione, al tempestivo aggiornamento.
Dati relativi agli incarichi
La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali.
Con l’istituzione delle due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), il legislatore ha voluto rendere più stringenti gli obblighi della formazione continua nei confronti dei revisori che esercitano concretamente tale attività oltre che prevedere, a tutela degli interessi coinvolti, il controllo di qualità sull’operato degli stessi.
Oltre che all’obbligo formativo e al controllo di qualità, i revisori iscritti nella sezione attivi sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”.
Quali incarichi concorrono alla qualificazione di “revisore attivo”? Al fine di individuare correttamente tali incarichi e il relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, la circolare n. 34/RGS/2013 precisa che è considerata revisione legale “la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto o, nel caso in cui sia effettuato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/Ce vigenti in tale Stato membro”; tale definizione conduce necessariamente all’espressione di un giudizio sul bilancio effettuata ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 39/2010. Alla luce di ciò, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono pertanto da considerare assimilabili alla “revisione legale” le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie (quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto).
Sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo) per i quali è previsto che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro. Non sono invece oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere, quindi, espressamente conferito al collegio sindacale stesso dallo statuto societario.
Pertanto, al fine di qualificare l’attività come revisione legale al di fuori dei tipi societari nelle quali è sempre obbligatoria, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile dei bilanci.
Devono essere, inoltre, comunicati, per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi:
- quanto alla durata dell’incarico, va specificata sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza(individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione), avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo;
- riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale, gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale); devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente “realizzati dagli iscritti” e quindi i compensi erogati direttamente al revisore (non vanno pertanto indicati eventuali compensi soggetti al regime della “onnicomprensività”).
Opzione tra elenco dei revisori “attivi” e sezione dei revisori “inattivi”
A regime, sono destinati ad essere collocati d’ufficio nella sezione relativa ai revisori inattivi quei soggetti che non hanno assunto almeno un incarico di revisione legale o la collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione. Saranno, inoltre, collocati su base volontaria nella sezione inattivi tutti coloro che in qualsiasi momento ne facciano richiesta, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale in una società di revisione legale.
Il revisore inattivo, conseguentemente, non può svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l’anzianità di iscrizione, ed è soggetto al pagamento del contributo annuale.
Infine, in caso di mancata trasmissione delle informazioni, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge, i revisori legali e le società di revisione legali sono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.