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Finanziamenti ricevuti dai soci senza comunicazione

Per i f inanziamenti concessi dalla società ai soci o dall’imprenditore ai suoi f amiliari non è più prevista
alcuna comunicazione
Nella precedente versione della comunicazione dei f inanziamenti e delle
capitalizzazioni ef f ettuati nei conf ronti della società era stato a lungo dibattuto
l’obbligo di comunicare anche i f inanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci.
Tale obbligo non era indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 16 novembre 2011, ma nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012 che
aveva recepito le risposte f ornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei
tradizionali f orum d’inizio anno.
Anche il provvedimento del 2 agosto 2013 si limita a prevedere l’obbligo di
comunicare i f inanziamenti e le capitalizzazioni ef f ettuati, nulla disponendo,
invece, con riguardo ai f inanziamenti ricevuti.
Con una soluzione f orse un po’ f rettolosa, tale esclusione discende invece dal provvedimento 2013/94902
relativo alla comunicazione dei beni dati in godimento ai soci di cui all’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL
138/2011.
Sulla scorta di quanto af f ermato dall’Agenzia delle Entrate nella conf erenza stampa sulle semplif icazioni
del 3 luglio 2013, il punto 3 del provvedimento prevede che sono esclusi dalla comunicazione di cui al punto
2 “i f inanziamenti concessi ai soci o ai f amiliari dell’imprenditore”.
A ben vedere, la comunicazione di cui al punto 2 è quella relativa ai beni dati in godimento ai soci, ma, in
questo caso, si può tranquillamente parlare di errore materiale che non incide sulla sostanza
dell’adempimento. In altri termini, sarebbe quanto meno singolare che si arrivasse a sostenere che
l’esclusione vale solo per la comunicazione dei beni ai soci e per quella dei f inanziamenti, atteso che il
modello sembra essere lo stesso.
Altro prof ilo alquanto discusso è quello delle sanzioni.
Con rif erimento alla precedente versione del provvedimento, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili (circolare n. 27/2012) aveva correttamente evidenziato come per l’adempimento in
questione mancasse una specif ica previsione sanzionatoria.
In ef f etti, l’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prevede che per l’omissione della comunicazione
per i beni in godimento, ovvero per la trasmissione della stessa con
dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della dif f erenza
tra valore di mercato e corrispettivo del godimento.
Qualora, invece, i contribuenti si siano conf ormati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e
36-quinquiesdecies, è dovuta, sempre in solido, la sanzione residuale da 258 a 2.065 euro prevista dall’art.
11 del DLgs. 471/97.
Quest’ultima norma, colpisce l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se
non richiesta dagli uf f ici o dalla Guardia di Finanza ovvero l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o
non veritieri.
Quindi, sempre nel caso di beni dati in godimento ai soci, qualora il socio o il f amiliare abbiano tassato la
dif f erenza tra valore normale e corrispettivo, ma non abbiano trasmesso i dati all’Anagraf e tributaria, si
applica la sanzione residuale prevista dal citato art. 11.
Nel caso, invece, della comunicazione dei f inanziamenti e delle capitalizzazioni:
- non è applicabile la sanzione del 30%, perché non esiste la base di calcolo rappresentata dalla dif f erenza
tra valore normale della concessione in godimento del bene e corrispettivo;
- non è applicabile la sanzione residuale in quanto in contribuente non può comunque conf ormarsi ad
alcuna delle prescrizioni del DL n. 138/2011.
Si è già osservato (si veda “Comunicazione dei f inanziamenti soci al nodo soglia di 3.600 euro” del 6
settembre) che il nuovo provvedimento 2013/94904 è stato emanato in applicazione dell’art. 2, comma
36-septiesdecies del DL n. 138/2011, norma che prevede
l’obbligo da parte dell’Agenzia di tenere conto, ai f ini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi
f orma di f inanziamento o capitalizzazione.
La correttezza di tale scelta è tutta da dimostrare, ma potrebbe aprire uno spiraglio per sostenere la
sanzionabilità del mancato o errato invio in base all’art. 11 del DLgs. 471/97, posto che le sanzioni prima
citate si rif eriscono all’adempimento previsto dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies (beni in godimento), mentre
per la comunicazione in questione, mancando una sanzione specif ica, si potrebbe considerare la sanzione
residuale dell’art. 11.
Soluzione non accettabile in ragione

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