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I sindaci supplenti sono revisori «attivi»

I sindaci supplenti sono revisori «attivi»
Secondo i chiarimenti del MEF, devono essere comunicati al Registro revisori anche gli incarichi da sindaco
supplente
Uno degli aspetti che ha destato maggiori interrogativi ai f ini della comunicazione
per la prima f ormazione del nuovo Registro dei revisori legali è quello che attiene
ai sindaci supplenti.
Come ormai noto, i revisori e le società di revisione già iscritti, al 13 settembre
2012, al Registro dei revisori contabili e nell’Albo speciale delle società di revisione
devono comunicare al MEF entro il 23 settembre 2013, oltre ai dati relativi al
contenuto inf ormativo del Registro (artt. 10 e 12 del DM 145/2012), anche le
inf ormazioni c.d.
strumentali alla tenuta del Registro, elencate agli artt. 11, comma 1, e 13, comma 1
del DM 145/2012. Tra queste vi sono, in particolare:
- gli incarichi di revisione legale in essere;
- la durata degli stessi;
- i relativi corrispettivi pattuiti.
A tal f ine, all’interno della specif ica area del sito internet della revisione legale
(www.revisionelegale.mef .gov.it) riservata a ciascun iscritto, occorre compilare l’apposita schermata di
“Gestione incarichi”.
La Guida operativa messa a disposizione dal MEF precisa, in merito, che:
- a regime, la sezione “Gestione incarichi” consente di inserire nuovi incarichi di revisione e di gestire gli
incarichi già acquisiti dal sistema;
- in f ase di prima f ormazione del Registro, occorre inserire
soltanto gli incarichi in essere.
Nessuna ulteriore indicazione è stata f ornita, così che molti utenti si sono chiesti (f ormulando anche, in
alcuni casi, specif ici quesiti all’helpdesk del Ministero) se dovessero essere inseriti nel modulo on line
anche gli incarichi da sindaco supplente e, in caso af f ermativo, quale importo dovesse essere indicato nel
riquadro relativo al compenso.
La conf erma della “delicatezza” della questione si desume anche da f atto che il Ministero ha dapprima
f ornito risposta negativa ai suesposti quesiti (si veda “Prima f ormazione del Registro revisori: rebus per i
sindaci supplenti” del 24 luglio), mentre, con la successiva circ. 34/2013, ha risposto in senso af f ermativo
(si veda “Comunicazione registro revisori entro il 23 settembre” del 27 agosto).
Naturalmente, stante l’uf f icialità di tale ultimo chiarimento, è a questo che occorre f are rif erimento per la
compilazione del modulo. Quanto detto vale anche per i revisori che, f acendo af f idamento sulla precedente
risposta dell’helpdesk, abbiano eventualmente già inviato i dati senza considerare gli incarichi da sindaco
supplente.
Ricapitolando, come chiarito dalla circ. 34/2013, sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi
di revisione legale assunti presso soggetti (“
anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo”) per i quali è previsto, in base al codice
civile o altra disposizione normativa, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale
ef f ettuato da un prof essionista iscritto in apposito Registro, in conf ormità all’art. 14 del DLgs. 39/2010 e
nel rispetto dei principi di revisione di cui all’art. 11 del medesimo decreto.
Pertanto:
- nella sezione “Gestione incarichi”, bisogna inserire sia i dati relativi agli incarichi da sindaco ef f ettivo, sia
quelli relativi agli incarichi da sindaco supplente;
- la presenza di incarichi da sindaco supplente dovrebbe determinare l’iscrizione nell’elenco dei revisori
attivi;
- i sindaci supplenti dovrebbero essere tenuti ad osservare (una volta che entrerà in vigore il relativo
regolamento attuativo) gli obblighi in materia di f ormazione continua previsti dall’art. 5 del DLgs. 39/2010.
Restano poi dai chiarire gli interrogativi, già sollevati sulle pagine di Eutekne.Inf o, sul corrispettivo annuale
da comunicare che dovrebbe essere pari a zero, salvo diversa indicazione uf f iciale.
Ciò detto, la ratio di quanto previsto dal Ministero potrebbe f orse essere ricercata nelle disposizioni
relative al passaggio dalla sezione inattivi all’elenco dei revisori attivi contenute nel DM 8 gennaio 2013 n.
16 (si veda “Formazione ad hoc per i revisori inattivi” del 4 marzo 2013).
Per i revisori inattivi corso di 60 ore
Come si ricorderà, tale disposizione stabilisce che il revisore inattivo, per assumere nuovi incarichi di
revisione legale, deve partecipare ad un corso di f ormazione della durata minima di 60 ore, al f ine di
acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze prof essionali necessarie per lo svolgimento
dell’attività di revisore legale, salvo che lo stesso abbia preso parte volontariamente ai programmi di
aggiornamento prof essionale di cui all’art. 5 del DLgs. 39/2010.
Considerato che, in caso di morte, rinunzia o decadenza, il subentro del sindaco supplente al sindaco
ef f ettivo è automatico, la questione presenta delicati problemi interpretativi che il MEF ha voluto risolvere
con la richiamata interpretazione.

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